Il sottoscritto Consigliere
Regionale
PREMESSO che numerose
realtà associative private operanti sul territorio lombardo svolgono
quotidianamente un prezioso servizio per la collettività, garantendo il
trasporto di anziani e persone con disabilità dal proprio domicilio alle
strutture sanitarie per visite, esami e trattamenti. Questo servizio viene
spesso effettuato mediante ambulanze dismesse dal circuito
dell’emergenza-urgenza, non più idonee per tale finalità, ma ancora
perfettamente funzionanti;
RICHIAMATA la Legge
Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità”, che all’art. 15 comma 1 “Autorizzazione, accreditamento e
contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie” stabilisce quanto
segue:
“Tutte
le altre strutture sanitarie, le strutture sociosanitarie e i soggetti che
intendono svolgere attività di soccorso sanitario, trasporto sanitario semplice
o di trasporto sanitario, fermo restando il possesso dei requisiti minimi
stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) alla ATS competente per territorio,
allegando i documenti previsti dalle vigenti normative.”;
RICORDATO che
l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è l’ente preposto al rilascio
delle certificazioni che attestano la conformità dei mezzi impiegati per il
Trasporto Sanitario Semplice, il Trasporto Sanitario e il Soccorso Sanitario
extra-ospedaliero. Tale certificazione è subordinata a una verifica tecnica
sull’idoneità del mezzo, comprendente lo stato generale del veicolo, le
dotazioni sanitarie, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché
l’assenza di difetti che possano compromettere la sicurezza del trasporto;
VISTA la DGR
5165 del 16 maggio 2016, che all’Allegato B, punto 14.1 stabilisce che per
i veicoli adibiti a “Soccorso Sanitario Ambulanza” non si debba superare il limite
di 230.000 chilometri percorsi;
CONSIDERATO
che la DGR 2720 del 30 dicembre 2024, al paragrafo
9.3.5 “Aggiornamento D.G.R. n. 5165/2016” introduce quanto segue:
“Si dispongono aggiornamenti alla documentazione
allegata alla D.G.R. n. 5165/2016, al fine di adeguare il requisito dell’età
massima dell’autista del mezzo adibito al servizio di Trasporto sanitario e di
fornire alcuni chiarimenti in relazione alle ambiguità interpretative createsi
in vigenza della DGR.
(…)
Pertanto, si dispongono le seguenti modifiche:
-
Il veicolo utilizzato per il servizio non deve aver
superato il seguente numero di Km percorsi: Si aggiunge la nota (**) nella
colonna SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA: “(**) È ammessa una deroga chilometrica
ai mezzi che svolgono attività di assistenza ad eventi e manifestazioni, fino a
330.000 Km e con un limite massimo di età del veicolo pari a 12 anni (<
11 anni e 364gg).”
EVIDENZIATO
che l’acquisto di una nuova ambulanza, il cui prezzo varia da € 30.000 per
un’ambulanza di tipologia A (adibita al trasferimento dei pazienti che non
necessitano di assistenza particolare e non si trovano in condizioni di salute
gravi) a € 100.000 per un’ambulanza di tipo C (adibita al trasporto di pazienti
in terapia intensiva, dotata di ogni attrezzatura necessaria per il trattamento
avanzato e il monitoraggio dei pazienti), per un ente che si occupa di Trasporto
Sanitario Semplice, Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario extra-ospedaliero rappresenta
un investimento particolarmente oneroso, spesso non sostenibile attraverso i
ricavi delle sole attività di trasporto;
RITENUTO che
la presenza sul territorio di tali associazioni riveste un ruolo essenziale nel
garantire l’accessibilità ai servizi sanitari da parte delle fasce più fragili
della popolazione, in particolare nelle aree montane e rurali, dove la distanza
dai centri sanitari rappresenta un ostacolo oggettivo;
INTERPELLA L'ASSESSORE COMPETENTE
per sapere:
- Quante siano attualmente,
sul territorio di Regione Lombardia, le ambulanze adibite ai servizi di
Trasporto Sanitario Semplice, Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario
extra-ospedaliero, secondo i dati AREU, e quale sia l’età media dei mezzi attualmente in uso;
- Quale sia la procedura
adottata da AREU per il rilascio delle certificazioni di idoneità dei veicoli
destinati a tali servizi e con quale frequenza vengano effettuati i controlli
sui mezzi;
- Se non ritenga opportuno
rivedere la norma che, pur estendendo il limite di utilizzo da
230.000 a 330.000 km, impone vincoli temporali
stringenti individuando il limite massimo di età del veicolo in 12 anni (<
11 anni e 364gg), prevedendo invece un sistema di controlli periodici che
certifichino l’effettiva idoneità del mezzo in base alle sue condizioni
tecniche, alla manutenzione eseguita e alla sicurezza complessiva, anziché
basarsi esclusivamente su criteri legati all’anno di immatricolazione del
mezzo.