Misto
Concluso Comunicazione all'assemblea

ITL 5013

Tipo di risposta: Scritta
Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Oggetto: Utilizzo di mezzi per il trasporto sanitario semplice, il trasporto sanitario e il soccorso sanitario extra-ospedaliero.

Il sottoscritto Consigliere Regionale

PREMESSO che  numerose realtà associative private operanti sul territorio lombardo svolgono quotidianamente un prezioso servizio per la collettività, garantendo il trasporto di anziani e persone con disabilità dal proprio domicilio alle strutture sanitarie per visite, esami e trattamenti. Questo servizio viene spesso effettuato mediante ambulanze dismesse dal circuito dell’emergenza-urgenza, non più idonee per tale finalità, ma ancora perfettamente funzionanti;

RICHIAMATA  la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, che all’art. 15 comma 1 “Autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie” stabilisce quanto segue:

Tutte le altre strutture sanitarie, le strutture sociosanitarie e i soggetti che intendono svolgere attività di soccorso sanitario, trasporto sanitario semplice o di trasporto sanitario, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla ATS competente per territorio, allegando i documenti previsti dalle vigenti normative.”;

RICORDATO che l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è l’ente preposto al rilascio delle certificazioni che attestano la conformità dei mezzi impiegati per il Trasporto Sanitario Semplice, il Trasporto Sanitario e il Soccorso Sanitario extra-ospedaliero. Tale certificazione è subordinata a una verifica tecnica sull’idoneità del mezzo, comprendente lo stato generale del veicolo, le dotazioni sanitarie, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’assenza di difetti che possano compromettere la sicurezza del trasporto;

VISTA  la DGR 5165  del 16 maggio 2016, che all’Allegato B, punto 14.1 stabilisce che per i veicoli adibiti a “Soccorso Sanitario Ambulanza” non si debba superare il limite di 230.000 chilometri percorsi;

CONSIDERATO che  la DGR 2720 del 30 dicembre 2024, al paragrafo 9.3.5 “Aggiornamento D.G.R. n. 5165/2016” introduce quanto segue:

“Si dispongono aggiornamenti alla documentazione allegata alla D.G.R. n. 5165/2016, al fine di adeguare il requisito dell’età massima dell’autista del mezzo adibito al servizio di Trasporto sanitario e di fornire alcuni chiarimenti in relazione alle ambiguità interpretative createsi in vigenza della DGR.

(…)

Pertanto, si dispongono le seguenti modifiche:

-   Il veicolo utilizzato per il servizio non deve aver superato il seguente numero di Km percorsi: Si aggiunge la nota (**) nella colonna SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA: “(**) È ammessa una deroga chilometrica ai mezzi che svolgono attività di assistenza ad eventi e manifestazioni, fino a 330.000 Km e con un limite massimo di età del veicolo pari a 12 anni (< 11 anni e 364gg).”

EVIDENZIATO che  l’acquisto di una nuova ambulanza, il cui prezzo varia da € 30.000 per un’ambulanza di tipologia A (adibita al trasferimento dei pazienti che non necessitano di assistenza particolare e non si trovano in condizioni di salute gravi) a € 100.000 per un’ambulanza di tipo C (adibita al trasporto di pazienti in terapia intensiva, dotata di ogni attrezzatura necessaria per il trattamento avanzato e il monitoraggio dei pazienti), per un ente che si occupa di Trasporto Sanitario Semplice, Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario extra-ospedaliero rappresenta un investimento particolarmente oneroso, spesso non sostenibile attraverso i ricavi delle sole attività di trasporto;

RITENUTO che la presenza sul territorio di tali associazioni riveste un ruolo essenziale nel garantire l’accessibilità ai servizi sanitari da parte delle fasce più fragili della popolazione, in particolare nelle aree montane e rurali, dove la distanza dai centri sanitari rappresenta un ostacolo oggettivo;

INTERPELLA L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

 

-        Quante siano attualmente, sul territorio di Regione Lombardia, le ambulanze adibite ai servizi di Trasporto Sanitario Semplice, Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario extra-ospedaliero, secondo i dati AREU, e quale sia l’età media dei mezzi attualmente in uso;

-         Quale sia la procedura adottata da AREU per il rilascio delle certificazioni di idoneità dei veicoli destinati a tali servizi e con quale frequenza vengano effettuati i controlli sui mezzi;

-         Se non ritenga opportuno rivedere la norma che, pur estendendo il limite di utilizzo da 230.000 a 330.000 km, impone vincoli temporali stringenti individuando il limite massimo di età del veicolo in 12 anni (< 11 anni e 364gg), prevedendo invece un sistema di controlli periodici che certifichino l’effettiva idoneità del mezzo in base alle sue condizioni tecniche, alla manutenzione eseguita e alla sicurezza complessiva, anziché basarsi esclusivamente su criteri legati all’anno di immatricolazione del mezzo.

Firmatari


Atto presentato il 17/06/2025 07:03:12