Lega - Lega Lombarda Salvini
Presentato

ITR 3048

Tipo di risposta: In Commissione
Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Oggetto: Iscrizione al SSR dei dipendenti delle Istituzioni europee residenti in Lombardia – chiarimenti applicativi

PREMESSO CHE:

  • il Servizio sanitario nazionale è fondato sui principi di universalità, uguaglianza ed equità di accesso alle cure, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione e della legge n. 833/1978;
  • la DGR n. XI/6387 del 16 maggio 2022, recante “Approvazione delle linee guida per la gestione delle iscrizioni al Servizio Sanitario Regionale”, ribadisce che il diritto all’iscrizione obbligatoria è correlato alla residenza anagrafica e alla presenza regolare sul territorio regionale;
  • la nota del Ministero della Salute n. 2453 del 25 gennaio 2019, derivante dalla nota del medesimo Ministero n. 1362-P-21/032018 - basata sull’errata informazione che l’assicurazione JSIS fosse equivalente al Servizio Sanitario Nazionale, dando origine al problema - in ogni caso, ha natura di atto di indirizzo amministrativo e non costituisce fonte normativa primaria;
  • si è consolidato un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Toscana 0105/2026– sentenza pubblicata il 16/01/2026 in merito al ricorso 1535 del 2024) che, in coerenza con i principi di universalità del Servizio sanitario nazionale, conferma per i dipendenti delle Istituzioni europee residenti in Italia il diritto all’iscrizione al SSN, ritenendo non ostativo il regime assicurativo JSIS, come è sempre stato dal 1978 fino all’ emissione della suddetta nota n. 1362-P- 21/03/2018, basata su una informazione errata;
  • risulta che il negoziato tra Ministero della Salute e Commissione Europea sia in fase avanzata di definizione, prevedendo l’accesso alle prestazioni a livello oneroso per i dipendenti UE non residenti e confermando, nelle premesse, il pieno riconoscimento del diritto all’assistenza sanitaria per i dipendenti UE residenti.

 

CONSIDERATO CHE:

·       la citata DGR XI/6387/2022 conferma la cornice normativa che valorizza il requisito della residenza, mentre la permanenza della nota ministeriale n. 2453 del 25 gennaio 2019 (v. nota 1362-P-21/032018 basata su erronea informazione in merito al carattere di JSIS) determina un disallineamento rispetto alla normativa;

·       la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e della continuità assistenziale per i soggetti stabilmente residenti costituisce obbligo del sistema sanitario regionale;

·       sotto il profilo costituzionale, l’esclusione dall’iscrizione obbligatoria basata sulla sola appartenenza al regime assicurativo JSIS (che, tra l’altro, prevede nel suo regolamento la coesistenza con un servizio sanitario nazionale come quello italiano) potrebbe determinare profili di disparità di trattamento tra soggetti regolarmente residenti, con possibili criticità rispetto ai principi di uguaglianza e di equità di accesso alle cure;

·       sotto il profilo tecnico-informatico, l’iscrizione anagrafica dei soggetti comporta la loro presenza nelle banche dati regionali, rendendo necessario assicurare coerenza tra posizione anagrafica e funzionalità dei sistemi di scelta e revoca del Medico di Medicina Generale (MMG), al fine di garantire la corretta gestione dei flussi assistenziali.

 

EVIDENZIATO CHE

·       si registrano, sul territorio regionale, difformità applicative tra diverse ATS in ordine al rilascio delle tessere sanitarie ai soggetti in oggetto;

·       eventuali difformità applicative determinerebbero un disallineamento tra posizione anagrafica accesso ai servizi sanitari.

 

RICORDATO CHE

·       altre Regioni (e.g. Emilia-Romagna) hanno adottato decisioni orientate al riconoscimento del diritto all’iscrizione per i soggetti residenti nelle more della firma dell’accordo tra Ministero e Commissione; nella regione Toscana il problema è stato risolto dal TAR (0105/2026-sentenza pubblicata il 16/01/2026 sul ricorso 1535 del 2024).

 

EVIDENZIATO INFINE CHE

·       la mancata uniformità applicativa tra le ATS lombarde espone l’Amministrazione a rischi concreti di contenzioso e al conseguente onere della rifusione delle spese di lite, in linea con un orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti;

 

INTERROGA ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:



  • se, alla luce della DGR XI/6387/2022 e in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, sia possibile confermare un diritto da sempre riconosciuto fino alla nota 1362-P-21/03/2018, e procedere alla conferma dell’iscrizione (quasi tutti i dipendenti UE residenti hanno sempre avuto ed hanno la tessera) o all’ iscrizione, per coloro che non fossero ancora iscritti, al SSR dei dipendenti delle Istituzioni europee regolarmente residenti nel territorio regionale, anche tramite le ATS competenti;

  • se la nota del Ministero della Salute n. 2453 del 25 gennaio 2019 debba ritenersi tuttora integralmente applicabile ovvero fondata su informazioni errate e quindi non applicabile e, in ogni caso, da reinterpretare anche alla luce della recente conferma giurisprudenziale del diritto di iscrizione obbligatoria al SSN per i residenti e che conferma anche l’erroneità di tale nota;

  • se si intenda prevedere un regime transitorio, nelle more della definizione dell’accordo nazionale tra Ministero della Salute e Commissione Europea, che consenta il mantenimento delle tessere sanitarie ai soggetti residenti e/o il rilascio per coloro che non ne fossero ancora in possesso, al fine di garantire la continuità assistenziale ed evitare l’insorgere di contenziosi.

 

 


Firmatari


Atto presentato il 13/05/2026 10:35:22