PREMESSO CHE:
CONSIDERATO CHE:
·
la citata DGR XI/6387/2022 conferma la cornice
normativa che valorizza il requisito della residenza, mentre la permanenza
della nota ministeriale n. 2453 del 25 gennaio 2019 (v. nota 1362-P-21/032018
basata su erronea informazione in merito al carattere di JSIS) determina un disallineamento
rispetto alla normativa;
·
la garanzia dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) e della continuità assistenziale per i soggetti stabilmente
residenti costituisce obbligo del sistema sanitario regionale;
·
sotto il profilo costituzionale, l’esclusione
dall’iscrizione obbligatoria basata sulla sola appartenenza al regime
assicurativo JSIS (che, tra l’altro, prevede nel suo regolamento la coesistenza
con un servizio sanitario nazionale come quello italiano) potrebbe determinare
profili di disparità di trattamento tra soggetti regolarmente residenti, con
possibili criticità rispetto ai principi di uguaglianza e di equità di accesso
alle cure;
·
sotto il profilo tecnico-informatico,
l’iscrizione anagrafica dei soggetti comporta la loro presenza nelle banche
dati regionali, rendendo necessario assicurare coerenza tra posizione
anagrafica e funzionalità dei sistemi di scelta e revoca del Medico di Medicina
Generale (MMG), al fine di garantire la corretta gestione dei flussi
assistenziali.
EVIDENZIATO
CHE
·
si registrano, sul territorio regionale,
difformità applicative tra diverse ATS in ordine al rilascio delle tessere
sanitarie ai soggetti in oggetto;
·
eventuali difformità applicative
determinerebbero un disallineamento tra posizione anagrafica accesso ai servizi
sanitari.
RICORDATO
CHE
·
altre Regioni (e.g. Emilia-Romagna)
hanno adottato decisioni orientate al riconoscimento del diritto all’iscrizione
per i soggetti residenti nelle more della firma dell’accordo tra Ministero e
Commissione; nella regione Toscana il problema è stato risolto dal TAR (0105/2026-sentenza
pubblicata il 16/01/2026 sul ricorso 1535 del 2024).
EVIDENZIATO
INFINE CHE
·
la mancata uniformità applicativa tra le ATS
lombarde espone l’Amministrazione a rischi concreti di contenzioso e al
conseguente onere della rifusione delle spese di lite, in linea con un
orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti;
INTERROGA ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE: