I sottoscritti Consiglieri Regionali,
PREMESSO
che l'Operatore Socio-Sanitario (OSS), figura professionale individuata
con l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che ne ha definito il profilo
professionale e le competenze, svolge attività di cura e assistenza alle
persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza, sia in ambito sociale
che sanitario, di fondamentale supporto al lavoro delle altre professioni
sanitarie;
RICORDATO che il D.L. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, recante le “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, all’art. 13 comma 1 prevede la possibilità di “esercizio temporaneo di
qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare
sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero”, attraverso la presentazione
di “istanza
corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza
alle Regioni e Province autonome;
RICHIAMATO il D.L. 34/2023,
convertito con modificazioni dalla L. 56/2023, che all’art.15 comma 1
stabilisce la possibilità fino al 31 dicembre 2027 di esercizio
temporaneo di una professione sanitaria per tutte le persone che abbiano una
qualifica professionale conseguita all’estero, presso strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private o private accreditate, “al fine di fronteggiare la grave
carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio
nazionale”;
PRESO ATTO che in data 10 aprile 2024 la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano ha adottato un’intesa che disciplina
“l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa da parte di coloro che
intendono esercitare una professione medica o sanitaria o l’attività
prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica
professionale conseguita all’estero”, includendo non solo le figure di medico
ed infermiere, ma anche dell’operatore sociosanitario, prevedendo l’istituzione
di una Commissione presso ogni Regione che abbia il compito di verificare il
possesso delle qualifiche professionali necessarie;
VISTI:
-
la DGR n. 7515, del 15
dicembre 2022, recante le “Disposizioni in merito all’esercizio temporaneo
della professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita
all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea ai sensi
dell’art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 24 aprile 2020, n. 27)”, che in
attuazione alle citate disposizioni nazionali prevede al punto 1 “di prevedere la gestione
informatizzata di raccolta delle istanze dei professionisti che intendono esercitare
la professione sanitaria di medico ed infermiere in base a una qualifica
professionale conseguita all'estero”;
-
il decreto della DG Welfare n. 1154, del
31 gennaio 2023, di approvazione dell’avviso pubblico di “presentazione delle
domande ai fini dell’esercizio temporaneo della professione sanitaria di
medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita
all'estero”;
CONSIDERATO
CHE diverse Regioni italiane prevedono la possibilità di
reclutamento, oltre che di personale infermieristico e medico, degli operatori
sociosanitari in possesso di qualifiche ottenute all’estero, quali ad esempio:
-
Friuli Venezia Giulia: DGR n. 134 del 3 febbraio
2022 “DL 105/2021, Art. 6 bis – Deroga alle norme in materia di riconoscimento
delle qualifiche professionali sanitarie – disposizioni attuative”;
-
Liguria: DGR n. 438 del 21 maggio 2021
“Istituzione dell’elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori
sociosanitari in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 del DL
17.03.2020, n. 18”;
-
Emilia-Romagna: DGR n. 442 del 28 marzo 2022 di
recepimento delle disposizioni nazionali, recante “Avviso per la manifestazione
di interesse di medici chirurghi e infermieri, nonché gli operatori
socio-sanitari, in possesso di abilitazione estera, che intendano esercitare
sul territorio regionale la professione conseguita all'estero”;
-
Veneto: Regione Veneto ha dato
mandato ad Azienda Zero di emanare un avviso pubblico volto a raccogliere le
manifestazioni di interesse da parte di coloro che sono in possesso delle
qualifiche di medico, infermiere ed operatore socio-sanitario conseguite in un
paese estero;
RICHIAMATE le seguenti delibere di Giunta Regionale:
-
DGR n. 1827 del 31 gennaio 2024 “Determinazioni in ordine
agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, che al paragrafo 7.9
“Riconoscimento qualifiche sanitarie conseguite all’estero” sottolinea la
necessità di “avviare
procedure per il riconoscimento delle eventuali specializzazioni mediche
conseguite all’estero equiparabili in via semplificata alle specializzazioni
italiane”;
-
DGR n. 3720 del 30 dicembre 2024 “Determinazioni in ordine agli
indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2025”, che al paragrafo 10.6.7
“Reclutamento di personale sanitario (medico e infermieristico) da Paesi
esteri” precisa che proseguono le attività di reclutamento di personale
straniero e che “La
selezione del personale sarà basata sui fabbisogni specifici rilevati da
ciascuna ATS e ASST, garantendo una distribuzione ottimale delle risorse
rispetto alle esigenze territoriali”;
- DGR n. 5589 del 30 dicembre 2025 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026", che al paragrafo 11.5.2 "Reclutamento personale dall'estero" precisa che si consolideranno le attività relative al reclutamento di personale sanitario dall’estero, prevedendo la costituzione in DG Welfare di un gruppo di lavoro finalizzato a coordinare e rendere più efficace l'intero processo di reclutamento internazionale;
VISTI:
-
il Programma Regionale di Sviluppo
Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, che, all’obiettivo strategico
2.3.9 “Potenziare l’arruolamento del personale sanitario medico e non medico
anche supportando il potenziamento dell’offerta formativa”, sottolinea che “l’impegno di Regione Lombardia sarà
volto a incrementare l’assunzione del personale dirigente e non da impiegare
nelle aziende del sistema sanitario lombardo con particolare attenzione alle
aree specialistiche più critiche, ai fabbisogni programmati e anche con azioni
per valorizzare anche economicamente i professionisti”;
-
il Piano Sociosanitario integrato
Lombardo 2024-2028, che alla sezione quinta “Gli attori, l’organizzazione,
i processi, il personale”, capitolo 5.4 “Valorizzazione del personale e delle
professionalità”, precisa che “Verrà altresì valutato, per tamponare il “buco” di
programmazione degli scorsi anni, il riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie conseguita all’estero come da intesa della
Conferenza Stato Regione ai sensi dell’art 15 del DL 30 marzo 2023, n. 34,78
convertito in Legge 26 maggio 2023, n. 56”;
CONSIDERATO che con DGR n. 3392
dell’11 novembre 2024 la possibilità di esercizio temporaneo della
professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita
all’estero è stata ampliata alle seguenti specializzazioni:
-
Anatomia Patologica;
-
Anestesia Rianimazione, Terapia
Intensiva e del Dolore;
-
Chirurgia Generale;
-
Dermatologia e Venereologia;
-
Geriatria;
-
Medicina d'Emergenza Urgenza;
-
Medicina e Cure Palliative;
-
Medicina interna;
-
Microbiologia e Virologia;
-
Oftalmologia;
-
Otorinolaringoiatria;
-
Radiodiagnostica;
-
Radioterapia;
INTERPELLANO L'ASSESSORE COMPETENTE per sapere:
-
Se non intenda valutare l’opportunità
di usufruire della possibilità, prevista dal D.L. 34/2023 e dall’Intesa raggiunta
in Conferenza Stato-Regioni, di estendere l’esercizio temporaneo della
professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita
all’estero anche agli Operatori Socio-Sanitari;
-
Con quali modalità intenda affrontare
la carenza di OSS sul territorio lombardo e con quali tempistiche.