PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Concluso Respinto

ODG 1617

Al PDL 141 "SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2025"
Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Oggetto: Archiviazione del procedimento PAUR relativo alla realizzazione di una discarica di rifiuti contenenti amianto nel comune di Marmirolo (MN) e aggiornamento della normativa regionale di riferimento.

PREMESSO CHE

In data 18 ottobre 2023 la società AMMIT S.r.l. ha presentato istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti contenenti amianto (RCA) nel Comune di Marmirolo (MN);

il sito di progetto è ubicato nella zona settentrionale del Comune di Marmirolo (MN), in prossimità del confine con il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), a circa 6 km dal centro di Marmirolo, 2 km dalla frazione di Pozzolo S. M., 2,5 km da Marengo, 6 km da Goito, 5 km da località Foroni di Valeggio S. M. e 2,5 km da Roverbella;

il progetto della discarica di Marmirolo prevede un volume complessivo di 350.000 m³, una potenzialità di 108.000 tonnellate/anno e una durata minima di esercizio di oltre tre anni;

il sito sarebbe ubicato a meno di dieci chilometri dal confine regionale e a ridosso del Parco del Mincio, in un’area agricola di pregio riconducibile ai prati stabili della Valle del Mincio, un habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ed elemento peculiare della pianura lombarda da valorizzare e tutelare ai sensi della Legge regionale 15/2025 (Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili);


CONSIDERATO CHE

il territorio comunale di Marmirolo è inserito in una delle aree idrogeologicamente più sensibili della pianura lombarda;

la localizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti contenenti amianto in corrispondenza della falda acquifera superficiale comporta potenziali rischi per la qualità delle acque e, conseguentemente, per la salute pubblica e per l’integrità di un ecosistema agricolo di rilevanza nazionale;

le politiche di sviluppo sostenibile devono necessariamente fondarsi su criteri di sicurezza ambientale, trasparenza procedimentale e tutela del territorio;

l’area progettuale ricade in zona di ricarica degli acquiferi, caratterizzata da elevata permeabilità e vulnerabilità all’inquinamento;

le Norme Tecniche di Attuazione del PRGR attualmente vigenti prevedono per tali aree esclusivamente “criteri penalizzanti” e non “criteri escludenti”, non assicurando quindi un livello di tutela adeguato per i siti ad alta vulnerabilità idrogeologica;

il Comune di Marmirolo (MN), già con nota dell’11 marzo 2024, ha trasmesso a Regione Lombardia proprie osservazioni, evidenziando l’incompatibilità del progetto con la pianificazione urbanistica vigente (PGT), la presenza di un’area demaniale di acqua pubblica all’interno del sito e la non idoneità geologica dell’area, ricadente in zona di ricarica degli acquiferi caratterizzata da elevata permeabilità;

anche la Provincia di Mantova ha espresso parere analogo, rilevando il contrasto del progetto con il Piano Cave provinciale vigente, la compromissione del giacimento G10 e la mancanza della barriera geologica naturale di impermeabilizzazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria, con conseguente inidoneità del sito alla realizzazione dell’impianto;

anche il Parco Regionale del Mincio ha rappresentato che l’impianto ricade in area ad elevata vulnerabilità dell’acquifero superficiale, interessata da numerosi siti estrattivi con falda affiorante, e ha comunicato di ritenere necessaria la predisposizione dello Studio di Incidenza, ai sensi della D.G.R. XI/5523 del 16 novembre 2021, per la Valutazione appropriata rispetto ai siti di Rete Natura 2000 IT20B0012 “Complesso morenico di Castellaro Lagusello”, IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” e IT20B0009 “Valli del Mincio”;


RICORDATO CHE

a seguito delle osservazioni formulate dai Comuni di Marmirolo e Roverbella, nonché della Provincia di Mantova, del Parco Regionale del Mincio e delle iniziative della società civile mantovana, è maturata, in sede istituzionale e politica, una condivisa esigenza di intervento sulla normativa regionale al fine di precisare l’inadeguatezza della localizzazione di discariche per rifiuti contenenti amianto in contesti territoriali analoghi a quello del Comune di Marmirolo;

in tale ambito, con l’art. 32 della Legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 (“Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024”), è stato modificato l’art. 8 della Legge regionale 12 luglio 2007, n. 12, recante modifiche alla Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di gestione dei rifiuti, introducendo il comma 7-bis, il quale dispone: “7 bis. Nelle more dell'individuazione nel programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025.”;

che, successivamente, con l’art. 22 della Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024, l.r. 6 dicembre 2024 n. 20, la maggioranza consiliare ha approvato una ulteriore modifica dell’art. 8 della L.R. 12/2007, mediante l’introduzione del comma 7 bis 1, il quale limita l’ambito applicativo della sospensione precedentemente disposta, stabilendo che: “La sospensione di cui al comma 7 bis non si applica ai procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche i cui progetti prevedono anche la bonifica del sito di conferimento.”;


TENUTO CONTO CHE

in data 27 luglio 2025 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la Proposta di Legge n. 111, recante “Valorizzazione del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili”, divenuta Legge regionale 15/2025, con la quale sono state introdotte disposizioni per la promozione e la valorizzazione del paesaggio rurale della pianura lombarda e dei prati stabili del territorio regionale, senza tuttavia prevedere specifiche misure di tutela vincolante idonee a impedire la realizzazione di impianti di smaltimento come quello proposto nel Comune di Marmirolo, né adeguati finanziamenti per consentire una reale e fattiva valorizzazione e tutela dei prati stabili;


EVIDENZIATO CHE

l’art. 20 del progetto di legge attualmente in discussione prevede una sospensione meramente temporanea dei procedimenti autorizzativi relativi a nuove discariche o ampliamenti situati entro 10 km dal confine regionale, sospensione destinata a cessare con la sottoscrizione dell’intesa tra le Regioni confinanti prevista dall’art. 117, comma 8, Cost.;

la tempistica di tale intesa potrebbe essere breve, con il concreto rischio di riattivazione, nel medio-breve periodo, del procedimento relativo alla discarica di Marmirolo;

anche il Progetto di Legge al Parlamento n. 9 incardinato in Commissione VI Ambiente, energia e clima, protezione civile prevede una mera sospensione subordinata alla sottoscrizione di accordi interregionali “finalizzati all’adozione di criteri comuni e coordinati per la localizzazione, la valutazione ambientale, sanitaria e territoriale, nonché per il bilanciamento complessivo degli impianti.”;


PRESO ATTO CHE

il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Verona con nota del 11/11/2025 ha espresso parere negativo, nell’ambito della procedura di VINCA endoprocedimentale a VIA relativa al progetto in oggetto;

la Provincia di Mantova con nota del 11/11/2025 ha espresso parere negativo al progetto in oggetto;

la Provincia di Verona con nota del 12/11/2025 ha ribadito il parere negativo al progetto in oggetto già espresso già comunicato in data 18/03/2024 con prot. n. 15380;

i Comuni di Marmirolo, Valeggio sul Mincio, Roverbella, Porto Mantovano, Goito e Volta Mantovana hanno espresso, tra l’11 e il 12 novembre 2025, formale parere negativo sul progetto;

VISTE

le osservazioni depositate tra il 17/10/2025 e il 13/11/2025 nell’ambito del procedimento VIA – codice VIA1180-RL – tramite il portale SILVIA, tutte recanti valutazioni critiche o oppositive al progetto, provenienti da:

- Comitato “No discarica nella ex cava nuove strade”;

- Segreteria provinciale di Sinistra Italiana Mantova e Europa Verde Mantova;

- Federazione Provinciale Coldiretti Mantova;

- Associazione Prati Stabili della Valle del Mincio;

- Confagricoltura Mantova;

- Circolo del Partito Democratico di Marmirolo;

- Cittadini di Marengo e gruppi “Pro Marengo”, “Marengo vive”, “Amarengo”, nonché cittadini di Marmirolo, Roverbella e dei comuni limitrofi;

- Associazione culturale “La quarta luna”;

- Comitato Difesa Territorio Quaderni Valeggio;

- Gruppo consiliare “Uniti per Valeggio”. 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE L'ASSESSORE COMPETENTE A:

  1. a disporre l’interruzione immediata e definitiva del procedimento PAUR relativo al progetto di discarica per rifiuti contenenti amianto nel comune di Marmirolo (MN), disponendone l’archiviazione senza possibilità di riattivazione, in ragione dell’incompatibilità urbanistica, ambientale e idrogeologica del sito;
  2. avviare un intervento di revisione della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, ivi incluso il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), introducendo espressamente quale “criterio escludente” per la localizzazione di nuovi impianti – nonché per l’ampliamento di impianti esistenti – di discarica, la collocazione del sito in una o più delle seguenti aree: aree agricole di pregio, compresi i prati stabili; aree destinate alla produzione di prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o a Indicazione Geografica Protetta (IGP); aree destinate alla produzione di prodotti a Denominazione di Origine Controllata (DOC) o a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG); aree coltivate a risaia; aree qualificate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dai Piani Paesaggistici come zone di particolare valore agricolo, paesaggistico o agroalimentare. Tali criteri escludenti dovranno applicarsi anche nel caso in cui il sito destinato alla realizzazione della discarica ricada all’interno di una cava, anche se dismessa, situata nelle suddette aree agricole di pregio. 
Firmatari





Atto presentato il 24/11/2025 11:24:02