Patto Civico
Concluso Approvato

MOZ 431

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Oggetto: Interventi finalizzati ad agevolare l’installazione di defibrillatori sui treni a gestione regionale

Premesso che


ogni anno, in Italia, circa 60.000 cittadini – circa 1 ogni 1.000 – muoiono in conseguenza di un arresto cardiocircolatorio (ACC) a insorgenza improvvisa, tanto da non essere preceduto da alcun sintomo o segno premonitore. Le cause più frequenti di questo evento sono: l’infarto del miocardio, le aritmie cardiache, l’annegamento, la folgorazione, l’asfissia, i traumi, gli avvelenamenti. La stragrande maggioranza di tali eventi avvengono in contesto extra-ospedaliero (OHCA Out-of-Hospital Cardiac Arrest);


i dati disponibili dimostrano che, nel 2019, circa l’11,5% di OHCA, è avvenuto in contesti pubblici, per un numero di casi pari a 1414 (fonte AREU);


la rapidità e l’efficacia delle procedure di soccorso rappresentano di gran lunga la principale arma per garantire la sopravvivenza delle persone colpite da ACC e per limitare i danni conseguenti a tali eventi;


il trattamento dell’ACC consiste nell’esecuzione, il più precocemente possibile, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base (compressioni toraciche e ventilazione), eseguite anche da parte di personale non sanitario, alle quali è fondamentale associare l’utilizzo di un defibrillatore automatico/semi-automatico esterno (DAE), ove disponibile;


in Europa la percentuale di casi in cui un DAE è utilizzato prima dell'arrivo del soccorso professionale si colloca in media intorno al 20%, con ampi range tra diversi Paesi (da circa 3,8% fino al 59%) (https://www.ircouncil.it/wp-content/uploads/2021/07/LG-ERC-2021_Capitolo-2_Epidemiologia-dellarresto-cardiaco-in-Europa.pdf.pdf);

 

Premesso inoltre che


la Legge 4 agosto 2021 n. 116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici” e il conseguente decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 “Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116”  hanno introdotto importanti modifiche alla normativa previgente con l’obiettivo di incrementare il numero di defibrillatori presenti sui territori, nonché la platea dei cittadini abilitati ad utilizzarli, allargandone l’impiego al personale non sanitario privo di specifica formazione, grazie al collegamento dei DAE alle centrali operative dell’emergenza-urgenza in grado di trasmettere in tempo reale le istruzioni per intervenire correttamente;

in particolare la Legge 116/2021 disciplina il programma pluriennale per la diffusione dei defibrillatori e così recita nei suoi aspetti fondamentali:


ART 1

1. “la presente legge è volta a favorire… la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE)….

 b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore …”

ART  2

1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate;

ART 3

1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché’ al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.  In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo;

ART 6

1.  Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino   e   di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad   altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente

3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina.

 

Considerato che

 

Regione Lombardia XII, in collaborazione con AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), ha messo a punto un ambizioso piano di attuazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti citati, al fine di favorire la più rapida e capillare diffusione dei DAE, l’implementazione dei percorsi di formazione e il massimo ampliamento della platea dei potenziali utilizzatori, attraverso il collegamento costante con la rete di emergenza urgenza;

 

a tal fine, il 3 novembre 2025 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. XII/5246 Indicazioni regionali sull’utilizzo dei defibrillatori automatici/semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di defibrillazione precoce sul territorio di Regione Lombardia”, che supera e sostituisce i precedenti atti regionali in materia, innovando fortemente le linee guida per la diffusione e l’utilizzo dei DAE e disciplinando altresì i percorsi di formazione dei soggetti abilitati all’utilizzo dei DAE;

 

con riferimento alla progressiva diffusione dei DAE sui mezzi di trasporto la citata delibera integra e amplia il contenuto della legge 116/2021, ipotizzando la collocazione dei DAE, non esclusivamente sui mezzi di trasporto con percorrenza di almeno due ore, ma senza ulteriori indicazioni, come di seguito riportato:

 

    3.2 – Si riporta di seguito l’elenco dei luoghi nei quali la presenza di un DAE è fortemente raccomandata:

                   ….

d) luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico/di pubblico (es. aeroporti, stazioni marittime, stazioni ferroviarie, porti, aerei, navi, treni, metropolitane, musei, centri fieristici, centri commerciali, ipermercati, hotel, stabilimenti balneari, stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto, stazioni di servizio e autogrill);

 

la medesima delibera, con riferimento ai percorsi di formazione per il personale abilitato all’utilizzo dei DAE recita:

2.2 – Si riporta di seguito l’elenco delle categorie di soggetti per i quali è fortemente raccomandata la formazione all’esecuzione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, all’uso del DAE e alla disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo:

k) personale operante in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico/di pubblico (es. aeroporti, stazioni marittime, stazioni ferroviarie, porti, aerei, navi, treni, metropolitane, stadi, musei, teatri, centri fieristici, centri commerciali, ipermercati, hotel, stabilimenti balneari, stazioni sciistiche) e presso i gestori di pubblici servizi di cui all’art. 2 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 23 ottobre 2025 pag. 9 di 20 82/2005;


secondo i dati forniti da AREU, a fine 2025, erano circa 465.000 gli operatori “laici” formati per l’utilizzo dei defibrillatori sul territorio regionale e i DAE di pubblico accesso già installati oltre 23.000 e il numero di interventi effettuati utilizzando i defibrillatori installati sul territorio risulta in costante aumento: dai 339 del 2021 ai 428 del 2024;


nel 2024, le Sale Operative Emergenza Urgenza hanno fornito istruzioni telefoniche per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base nel 78% dei casi di sospetto arresto cardiaco in luogo pubblico, mentre un DAE pubblico è stato utilizzato nel 25% dei pazienti;

la mappa dei DAE presenti sul territorio regionale è facilmente consultabile attraverso la piattaforma on line PADDLES, (Public Access Defibrillation Data Location System) che consente alle Sale Operative del 118 di guidare il cittadino verso il dispositivo più vicino, in caso di emergenza e di monitorare da remoto lo stato di manutenzione dei defibrillatori;


Considerato inoltre che


tra i luoghi a maggiore affluenza ed alto afflusso in Lombardia vanno certamente annoverati i treni regionali sui quali transitano ogni anno circa 205 milioni di passeggeri, per 780.000 corse complessive (dati Trenord 2025);

tra il 2022 e il 2023 Regione Lombardia ha provveduto all’installazione dei DAE in tutte le stazioni gestite da Ferrovie Nord (125 in totale) e, in ottemperanza alla legge 116/2021, anche le principali stazioni gestite da RFI e Grandi Stazioni sono state dotate di tali apparecchiature. Infatti, nonostante le raccomandazioni previste dalla normativa nazionale e dalla delibera regionale per favorire l'installazione dei DAE a bordo dei treni, il protocollo attuale per la gestione dei casi di arresto cardiaco prevede unicamente la sosta nella prima stazione utile, lo sbarco del passeggero colpito e l'intervento dei sanitari;


pur valutando positivamente i progressi fatti per favorire una capillare diffusione dei DAE, anche a protezione dei viaggiatori e degli utenti dei mezzi di trasporto, la procedura esposta nel paragrafo precedente non può evidentemente garantire la piena tempestività dei soccorsi, essendo soggetta ai tempi del traffico ferroviario e alla disponibilità di DAE nelle stazioni più vicine e impone una riflessione sulla necessità di dare seguito a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali prevedendo l’installazione dei DAE direttamente sui treni gestiti da Trenord;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a dare seguito, in accordo con Trenord, a quanto previsto dalla lettera k del punto 2.2 della delibera XII/5246, prevedendo l’installazione dei DAE su tutti i treni a gestione regionale;


ad avviare un’interlocuzione con RFI affinché l’installazione dei DAE sia disposta in tutte le stazioni del territorio regionale.

Firmatari



Atto presentato il 27/01/2026 17:02:42