Premesso che
ogni anno, in Italia, circa
60.000 cittadini – circa 1 ogni 1.000 – muoiono in conseguenza di un arresto
cardiocircolatorio (ACC) a insorgenza improvvisa, tanto da non essere preceduto
da alcun sintomo o segno premonitore. Le cause più frequenti di questo evento
sono: l’infarto del miocardio, le aritmie cardiache, l’annegamento, la
folgorazione, l’asfissia, i traumi, gli avvelenamenti. La stragrande
maggioranza di tali eventi avvengono in contesto extra-ospedaliero (OHCA Out-of-Hospital Cardiac Arrest);
i dati disponibili dimostrano
che, nel 2019, circa l’11,5% di OHCA, è avvenuto in contesti pubblici, per un
numero di casi pari a 1414 (fonte AREU);
la rapidità e l’efficacia delle
procedure di soccorso rappresentano di gran lunga la principale arma per
garantire la sopravvivenza delle persone colpite da ACC e per limitare i danni
conseguenti a tali eventi;
il trattamento dell’ACC consiste
nell’esecuzione, il più precocemente possibile, delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare di base (compressioni toraciche e ventilazione), eseguite anche
da parte di personale non sanitario, alle quali è fondamentale associare
l’utilizzo di un defibrillatore automatico/semi-automatico esterno (DAE), ove
disponibile;
in Europa la percentuale di casi
in cui un DAE è utilizzato prima dell'arrivo del soccorso professionale si
colloca in media intorno al 20%, con ampi range tra diversi Paesi (da circa
3,8% fino al 59%) (https://www.ircouncil.it/wp-content/uploads/2021/07/LG-ERC-2021_Capitolo-2_Epidemiologia-dellarresto-cardiaco-in-Europa.pdf.pdf);
Premesso inoltre che
la Legge 4 agosto 2021 n. 116 “Disposizioni
in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici” e il
conseguente decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 “Definizione
dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 4 agosto 2021, n. 116” hanno
introdotto importanti modifiche alla normativa previgente con l’obiettivo di
incrementare il numero di defibrillatori presenti sui territori, nonché la
platea dei cittadini abilitati ad utilizzarli, allargandone l’impiego al
personale non sanitario privo di specifica formazione, grazie al collegamento
dei DAE alle centrali operative dell’emergenza-urgenza in grado di trasmettere
in tempo reale le istruzioni per intervenire correttamente;
in particolare la Legge
116/2021 disciplina il programma pluriennale per la diffusione dei
defibrillatori e così recita nei suoi aspetti fondamentali:
ART 1
1. “la
presente legge è volta a favorire… la progressiva diffusione e l’utilizzazione
dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE)….
b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie
e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e
della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata,
senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore …”
ART 2
1. Sulla
base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma
2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare
provvedimenti normativi al fine disciplinare l'installazione, nel proprio
territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente
segnalate;
ART 3
1. L'uso
del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale
sanitario non medico, nonché’ al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non
sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito
l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in
possesso dei requisiti di cui al primo periodo;
ART 6
1. Al fine di consentire, in caso di arresto
cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di
fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e
privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa
del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente
3. I DAE
devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale
operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina.
Considerato
che
Regione
Lombardia XII, in collaborazione con AREU (Agenzia Regionale Emergenza
Urgenza), ha messo a punto un ambizioso piano di attuazione delle disposizioni
contenute nei provvedimenti citati, al fine di favorire la più rapida e
capillare diffusione dei DAE, l’implementazione dei percorsi di formazione e il
massimo ampliamento della platea dei potenziali utilizzatori, attraverso il
collegamento costante con la rete di emergenza urgenza;
a tal
fine, il 3 novembre 2025 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione
n. XII/5246 “Indicazioni regionali sull’utilizzo dei defibrillatori
automatici/semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di
defibrillazione precoce sul territorio di Regione Lombardia”, che supera e
sostituisce i precedenti atti regionali in materia, innovando fortemente le
linee guida per la diffusione e l’utilizzo dei DAE e disciplinando altresì i
percorsi di formazione dei soggetti abilitati all’utilizzo dei DAE;
con
riferimento alla progressiva diffusione dei DAE sui mezzi di trasporto la
citata delibera integra e amplia il contenuto della legge 116/2021, ipotizzando
la collocazione dei DAE, non esclusivamente sui mezzi di trasporto con
percorrenza di almeno due ore, ma senza ulteriori indicazioni, come di seguito
riportato:
3.2 – Si riporta di seguito l’elenco dei
luoghi nei quali la presenza di un DAE è fortemente raccomandata:
….
d) luoghi
di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso
turistico/di pubblico (es. aeroporti, stazioni marittime, stazioni ferroviarie,
porti, aerei, navi, treni, metropolitane, musei, centri fieristici,
centri commerciali, ipermercati, hotel, stabilimenti balneari, stazioni
sciistiche, chiese e luoghi di culto, stazioni di servizio e autogrill);
la medesima delibera, con
riferimento ai percorsi di formazione per il personale abilitato all’utilizzo
dei DAE recita:
2.2 – Si
riporta di seguito l’elenco delle categorie di soggetti per i quali è
fortemente raccomandata la formazione all’esecuzione delle tecniche di
rianimazione cardiopolmonare di base, all’uso del DAE e alla disostruzione
delle vie aeree da corpo estraneo:
k)
personale operante in luoghi di aggregazione cittadina e di grande
frequentazione o ad alto afflusso turistico/di pubblico (es. aeroporti,
stazioni marittime, stazioni ferroviarie, porti, aerei, navi, treni,
metropolitane, stadi, musei, teatri, centri fieristici, centri commerciali,
ipermercati, hotel, stabilimenti balneari, stazioni sciistiche) e presso i
gestori di pubblici servizi di cui all’art. 2 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
23 ottobre 2025 pag. 9 di 20 82/2005;
secondo i dati forniti da AREU,
a fine 2025, erano circa 465.000 gli operatori “laici” formati per l’utilizzo
dei defibrillatori sul territorio regionale e i DAE di pubblico accesso già
installati oltre 23.000 e il numero di interventi
effettuati utilizzando i defibrillatori installati sul territorio risulta in
costante aumento: dai 339 del 2021 ai 428 del 2024;
nel 2024, le Sale Operative
Emergenza Urgenza hanno fornito istruzioni telefoniche per le manovre di
rianimazione cardiopolmonare di base nel 78% dei casi di sospetto arresto
cardiaco in luogo pubblico, mentre un DAE pubblico è stato utilizzato nel 25%
dei pazienti;
la mappa dei DAE presenti sul
territorio regionale è facilmente consultabile attraverso la piattaforma on
line PADDLES, (Public Access Defibrillation Data Location System) che consente
alle Sale Operative del 118 di guidare il cittadino verso il dispositivo più
vicino, in caso di emergenza e di monitorare da remoto lo stato di manutenzione
dei defibrillatori;
Considerato inoltre che
tra i luoghi a maggiore
affluenza ed alto afflusso in Lombardia vanno certamente annoverati i treni
regionali sui quali transitano ogni anno circa 205 milioni di passeggeri, per
780.000 corse complessive (dati Trenord 2025);
tra il 2022 e il 2023 Regione
Lombardia ha provveduto all’installazione dei DAE in tutte le stazioni gestite
da Ferrovie Nord (125 in totale) e, in ottemperanza alla legge 116/2021, anche
le principali stazioni gestite da RFI e Grandi Stazioni sono state dotate di
tali apparecchiature. Infatti, nonostante le raccomandazioni previste dalla
normativa nazionale e dalla delibera regionale per favorire l'installazione dei
DAE a bordo dei treni, il protocollo attuale per la gestione dei casi di
arresto cardiaco prevede unicamente la sosta nella prima stazione utile, lo
sbarco del passeggero colpito e l'intervento dei sanitari;
pur valutando positivamente i
progressi fatti per favorire una capillare diffusione dei DAE, anche a
protezione dei viaggiatori e degli utenti dei mezzi di trasporto, la procedura
esposta nel paragrafo precedente non può evidentemente garantire la piena
tempestività dei soccorsi, essendo soggetta ai tempi del traffico ferroviario e
alla disponibilità di DAE nelle stazioni più vicine e impone una riflessione
sulla necessità di dare seguito a quanto previsto dalle norme nazionali e
regionali prevedendo l’installazione dei DAE direttamente sui treni gestiti da
Trenord;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a dare seguito, in accordo con
Trenord, a quanto previsto dalla lettera k del punto 2.2 della delibera
XII/5246, prevedendo l’installazione dei DAE su tutti i treni a gestione
regionale;
ad avviare un’interlocuzione con
RFI affinché l’installazione dei DAE sia disposta in tutte le stazioni del
territorio regionale.