Movimento 5 Stelle
In trattazione

MOZ 379

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Oggetto: Moratoria inceneritori e studi epidemiologici

PREMESSO CHE

secondo il catasto rifiuti di ISPRA, anno 2023, sezione rifiuti speciali (RS), in Lombardia sono presenti 24 impianti di incenerimento e 60 impianti di coincenerimento che in totale hanno bruciato oltre un milione di tonnellate di rifiuti speciali. Tra gli 84 impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti speciali vi sono 14  impianti autorizzati a bruciare anche rifiuti urbani (RU) a cui vanno aggiunti altri due impianti che bruciano solo urbani arrivando al computo totale di impianti che bruciano rifiuti alla ragguardevole cifra di 86 per un totale di rifiuti urbani bruciati nel solo 2023 di oltre 2 milioni di tonnellate che sommati al milione di RS si arriva a ben oltre i 3 milioni di tonnellate di rifiuti bruciati nel solo 2023.

Secondo il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (aggiornato con DGR n. 6408 del 23/05/2022) gli impianti di incenerimento c.d. “di piano” risultano essere 10 e da soli bruciano quasi 1,9 milioni di rifiuti (anno 2023, fonte ISPRA).


VISTO CHE

Gli impianti di Piano, ai sensi dell’art. 13 delle NTA, sono “impianti autorizzati per il trattamento del R.U.R. (codice EER 200301), mediante operazioni di incenerimento (D10/R1)” che “assicurano l’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani e dei decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani”.

Ai sensi dell’art. 17 “Priorità di trattamento negli impianti del sistema regionale” delle NTA, gli impianti di piano inceneritori devono rispettare la seguente gerarchia per il trattamento:

a) R.U.R. prodotto in Lombardia;

b) altri rifiuti urbani non recuperabili come materia prodotti in Lombardia;

c) rifiuti, non ulteriormente recuperabili come materia, decadenti dal trattamento di rifiuti urbani prodotti in Lombardia.

Inoltre nel PRGR viene evidenziata la non necessità di ampliare il parco degli impianti di trattamento per il RUR (rifiuto urbano residuo - indifferenziata) in termini di nuove autorizzazioni e/o di ampliamenti degli impianti esistenti (Art. 19, comma 1, NTA). Viene altresì evidenziato che già dal 2010 la capacità impiantistica era sufficiente rispetto al fabbisogno regionale anche per quanto riguarda i rifiuti speciali.


RITENUTO CHE

Gli impianti di incenerimento di piano sono finalizzati alla gestione prioritaria del fabbisogno di smaltimento dei RU prodotti in Lombardia nonché dei materiali decadenti delle attività di post-selezione e trattamento degli stessi RU prodotti in Lombardia e tenuto conto della sovracapacità impiantistica di questi impianti rispetto l’effettivo fabbisogno, è del tutto legittimo ritenere che nuove richieste di autorizzazione per la realizzazione di impianti di incenerimento che abbiano come finalità la combustione di RU e/o decadenti dal trattamento di RU prodotti in Lombardia, debbano essere rigettate ai sensi degli articoli 13, 17 e 19 delle NTA del PRGR.


PREMESSO INOLTRE CHE

Il Rapporto Rifiuti urbani 2024 (dati 2023) di ISPRA la quantità di rifiuti prodotti in Regione Lombardia è stata di 4,7 milioni di rifiuti, con una produzione pro capite di 471,6 kg per abitante. La quota di raccolta differenziata si attesta di poco sotto il 74% con 10 delle 12 province collocate al di sopra del target del 65%. 

Relativamente ai soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani (par. 3.4 Incenerimento dei rifiuti urbani), il rapporto elenca 12 impianti operativi nel 2023 in Lombardia ovvero un terzo di tutta la capacità nazionale.

Nel 2023 in Italia sono stati inceneriti 5,5 milioni di tonnellate di RU e di rifiuti derivanti dal trattamento di RU, di cui il 35%, oltre 1,9 milioni, nella sola Lombardia.

Infine, nel 2023, il 41,7% dei rifiuti urbani inceneriti nei 12 impianti Lombardi erano di provenienza extra regionale pari a circa 820.000 tonnellate. Quest’ultimo dato dimostra una volta di più quanto sia sproporzionata la capacità impiantistica di incenerimento della Regione Lombardia rispetto al reale fabbisogno di smaltimento senza contare l’enorme quantità di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti speciali già richiamati in premessa.

Tutto ciò risulta essere inoltre in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell’art. 19 della l.r. 26 del 2003 ove si afferma che “La Regione individua quote aggiuntive di potenzialità  di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà  o emergenza tra regioni.”.


OSSERVATO CHE

Gli inceneritori rappresentano attualmente una delle principali modalità di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, ma sono spesso associati a emissioni inquinanti e a una limitata possibilità di recupero delle risorse contenute nei rifiuti stessi. Fra le emissioni inquinanti rischiose per ambiente e salute troviamo: diossine, metalli pesanti, particolato, ammoniaca, gas climalteranti, ceneri.

La strategia europea e nazionale mira a promuovere il riciclo, il riuso e la riduzione dei rifiuti, favorendo un modello di economia circolare che riduca la dipendenza dagli impianti di incenerimento.

In particolare il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE all’articolo 48 “Sistemi di restituzione e di raccolta”, comma 1 secondo capoverso recita “Gli imballaggi che soddisfano i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento sono raccolti per il riciclaggio. L’incenerimento e il conferimento in discarica di tali imballaggi sono vietati, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini ambientali.”

inoltre l’art. 53 “Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio” del citato Regolamento UE 2025/40 al comma 8 stabilisce che “i materiali che non sono più qualificati come rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.”


RICORDATO CHE

La plastica è il materiale di imballaggio a più alta intensità di carbonio e, in termini di utilizzo di combustibili fossili, il riciclaggio dei rifiuti di plastica è circa cinque volte meglio dell’incenerimento con recupero di energia. Come indicato nella strategia europea per la plastica nell’economia circolare, definita nella comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, il nuovo piano ‘azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva (CEAP) impegna ad aumentare la diffusione della plastica riciclata e a contribuire a un uso più sostenibile della plastica. Il bilancio dell’Unione e il sistema delle risorse proprie contribuiscono a ridurre l’inquinamento causato dai rifiuti di imballaggio di plastica. Dal 1o gennaio 2021 la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (*) ha introdotto un contributo nazionale proporzionale alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro. Tale risorsa propria fa parte degli incentivi volti a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, a promuovere il riciclaggio e a dare impulso all’economia circolare.

(*) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1)


OSSERVATO INOLTRE CHE

Il PRGR analizza tre possibili scenari evolutivi nella gestione dei rifiuti, con un orizzonte temporale al 2027. In tutti questi scenari è prevista una diminuzione della produzione di rifiuti e un aumento della quota di rifiuti/materiali riciclati. Attualmente la quota di rifiuti differenziati in Regione supera il 73%, anche se alcune Provincie (Pavia e Sondrio) presentano dati sensibilmente inferiori alla media regionale. L’obiettivo contenuto nel PRGR al 2027 è quello di raggiungere l’80% di rifiuti differenziati. Per contro, in regione oltre trecento Comuni non raggiungono nemmeno l’obiettivo europeo del 65% previsto al 2020, spesso disattendendo la raccolta della frazione organica e quella dei tessili prevista a partire dal 2022 per tutti i Comuni.

Secondo gli ultimi dati degli approfondimenti di Legambiente sui “Comuni ricicloni”, in Lombardia nel 2024 sale a 101 (+27 rispetto all’anno precedente) il numero di Comuni “rifiuti free”, ovvero quelli che contengono la produzione pro capite di rifiuti indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno.

A seguito dell’aggiornamento delle BAT (Best available techniques) in merito alla gestione dei termovalorizzatori a livello di normativa europea, Regione Lombardia ha aggiornato la normativa regionale di settore con DGR n. 6659 del 11/07/2022, a cui è seguito il Decreto n. 11240 del 28/07/2022 che ha avviato l’aggiornamento delle autorizzazioni AIA dei 13 termovalorizzatori lombardi.


CONSIDERATO CHE

Il 2 luglio 2013 il Consiglio regionale ha approvato una mozione (MOZ68, Delibera di approvazione n. X/63) che conteneva i seguenti impegni:

·    dare priorità alle politiche di riduzione, di riuso e di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio dei rifiuti urbani;

·    prevedere interventi di incentivi/disincentivi per i comuni in tema di rispetto delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa anche agendo sul sistema delle tariffe e sul sistema di convenzioni dei comuni con gli impianti di smaltimento;

·    verificare la possibilità, viste le percentuali di raccolta differenziata già oggi raggiunte (sicuramente migliorabili) e la rete impiantistica attiva in Lombardia, di passare a un nuovo sistema integrato di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani che marginalizzi il ricorso allo smaltimento in discarica e superi, gradualmente ma in modi e tempi certi, l’incenerimento dei rifiuti;

Seppure tale mozione sia stata approvata in una precedente legislatura, e quindi gli impegni previsti non siano più cogenti, resta agli atti del Consiglio regionale quale documento che esprime un chiaro e preciso indirizzo politico da valutare quando si discute a livello istituzionale del tema degli inceneritori e della gestione dei rifiuti.

Il 10 dicembre 2024, nel contesto dell’Ecoforum sull’economia circolare, la Presidente di Legambiente ha dichiarato:

“In Lombardia il riciclo e il recupero di materia da raccolta differenziata non solo approda ad impianti adeguati ma in molti casi viene anche riutilizzato dall’industria manifatturiera per evitare l’acquisto di materia prima, come nel caso dell’alluminio. Ma misurare l’effettivo riciclo è un esercizio difficile per la mancanza di procedure e per la frammentazione del dato attinente ai Comuni. Una situazione che deve trovare una sintesi anche per definire politiche e impiantistiche utili ad aumentare la capacità di trattamento delle frazioni”.

La strategia regionale per la sostenibilità e l’economia circolare mira a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti, favorendo il riciclo, il riuso e l’innovazione tecnologica degli impianti. In tale contesto la riconversione degli impianti obsoleti può rappresentare un passo fondamentale per migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni inquinanti e promuovere un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile e circolare.


PREMESSO INOLTRE CHE

Il comma 3 dell’art. 16 del DLgs 175/2016 prevede che gli statuti delle società in house “devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”. Ciò impone alle società su cui la pubblica amministrazione esercita il cosiddetto “controllo analogo” e che gestiscono impianti di incenerimento di rifiuti per conto dei loro soci (i comuni) siano obbligati a soddisfare prioritariamente i bisogni di smaltimento di rifiuti prodotti sui territori di tali enti. 

Tale previsione andrebbe estesa anche alle società partecipate dagli enti pubblici, su cui tuttavia essi non esercitano alcun “controllo analogo”, limitatamente alla quota di fatturato derivante dall’attività di incenerimento di rifiuti.


CONSIDERATO CHE

Gli studi sugli inceneritori. anche di recente costruzione, hanno spesso evidenziato un impatto negativo sulla salute in particolare sugli esiti della gravidanza (parti pre-termine, basso peso alla nascita, piccole malformazioni (Moniter Regione Emilia Romagna, 2011; Ashworth D C et al. 2014; Trentalange et al 2025; Hao Y et al 2021) e sulle malattie cardiache e respiratorie (Romanelli A M et al 2019; Ancona C et al 2015).

Gli studi sulla malattia oncologica sono limitati dall’incongruità del tempo di osservazione ma rilevano segnali di aumentato rischio per alcune tipologie di tumori (linfomi, tumore del fegato e della mammella) (Minichilli F et al 2017; Ancona C et al 2015)

A fronte di questi dati un forte richiamo al principio di precauzione risulta essere imprescindibile.

E’ inoltre importante sottolineare come gli effetti sulla salute descritti dagli studi citati e rilevati con indagini epidemiologiche, sfuggono agli studi di valutazione del rischio impiegati nelle procedure di VIA basati invece sul modello Health Assessment e Health Risk Assessment. Risulta pertanto indispensabile una revisione della procedura di VIA che tenga conto del rischio cumulativo

della popolazione coinvolta


Inoltre gli inceneritori dotati di sistemi di abbattimento emettono polveri con diametro aerodinamico di frazioni di micron che dal punto di vista tossicologico sono particolarmente critiche anche perchè a queste frazioni sono adesi gli inquinanti più tossici come diossine e metalli pesanti.

In effetti accumuli significativi di diossine e PFAS, alcuni dei quali riconosciuti come carcinogeni certi dallo IARC, sono stati dimostrati negli ecosistemi prospicienti inceneritori di nuovissima generazione (The true toxic toll, Zero Waste Europe, 2021)

Si deve poi considerare che, i rifiuti inviati ad incenerimento generano a loro volta rifiuti che debbono essere trattati e o conferiti in discarica. Ad esempio l'inceneritore di Brescia tratta oltre 730.000 t di rifiuti che generano 133.000 t/a di scorie e 33.000 t/a di ceneri volanti (rifiuti pericolosi).


PRESO ATTO CHE

Attualmente vi è una mancanza totale di programmi di monitoraggio ambientale e sanitario della popolazione che vive nei pressi degli impianti di incenerimento dei rifiuti ovvero che risiedono nell’area di ricaduta dei fumi emessi dagli stessi. Alcune regioni, negli ultimi anni, hanno approntato dei programmi di monitoraggio tossicologico ed epidemiologico. Nonostante diversi limiti metodologici, questi programmi rappresentano un primo tentativo di quantificare l’impatto ambientale e sanitario degli inceneritori. Nulla di tutto ciò, invece, risulta essere presente nella nostra regione.


Sul tema del monitoraggio delle emissioni da incenerimento permane una forte distorsione legata alla valutazione delle emissioni stesse che avviene sempre in termini di concentrazione degli inquinanti nei fumi emessi al camino, mentre quello che impatta sulla salute e sull’ambiente, ovvero la quantificazione di inquinanti persistenti e/o bioaccumulabili, è il flusso di massa complessivo che porta tali inquinanti ad accumularsi nei comparti ambientali e nelle catene alimentari attorno agli inceneritori.


Pertanto il monitoraggio dovrebbe prevedere studi residenziali basati sui modelli di ricaduta delle emissioni che abbiano come end-point morbilità e mortalità per malattie neoplastiche e neurodegenerative, ricoveri per malattie respiratorie e cardiovascolari, nonché gli esiti della gravidanza. E’ inoltre auspicabile che il monitoraggio ambientale comprenda la misurazione di metalli pesanti e di inquinanti organici persistenti (diossine, furani, PFAS) nel sistema acqua-suolo-piante, nonché nei prodotti di origine animale.


CONSIDERATO INFINE CHE


L’attuale PRGR consente la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento di decadenti di un processo industriale, in deroga ai criteri localizzativi specificati nel piano stesso, purché l’impianto sia realizzato nel perimetro o in aree adiacente ad impianti produttivi o di trattamento rifiuti esistenti e per una superficie pari al massimo al 50% dell’impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq (PRGR, NTA, appendice 1, paragrafo 1.5). Tale previsione consentirebbe di fatto a qualunque sito produttivo industriale di medie dimensioni di avanzare la richiesta di realizzazione di un impianto di recupero energetico degli scarti derivanti dal proprio processo produttivo, in pieno contrasto con gli obiettivi dell’economia circolare che mirano ad una riprogettazione dei beni e delle linee produttive affinché sia minimizzata la produzione di scarti o, in alternativa, che sia massimizzata la capacità di riciclo e riutilizzo della materia. Il vincolo superficiale risulta infatti del tutto insufficiente e facilmente aggirabile. Andrebbe quindi eliminata completamente la deroga o al più rivista aggiungendo un vincolo quantitativo ovvero  imponendo che l’impianto di incenerimento sia dimensionato per accettare in ingresso  esclusivamente gli scarti dell’impianto industriale adiacente. 


IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE


1) prevedere una moratoria sulla costruzione/ampliamento/ristrutturazione con incremento di capacità termica di impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, nonché su tutti i progetti di teleriscaldamento alimentati da rifiuti;

2) prevedere una riduzione progressiva della quantità di rifiuti da incenerire, rapportandola ai fabbisogni effettivi dei territori, attraverso un programma di spegnimento e riconversione degli impianti/linee di incenerimento.

3) In riferimento a totale controllo pubblico che gestiscono impianti di incenerimento, dare piena attuazione dell’art. 16 del DLgs 175/2016 e valutare la possibilità, anche con un intervento normativo da sottoporre al governo, la possibilità di applicazione del citato art.16 anche alle società partecipate da enti pubblici limitatamente alla quota di fatturato derivante dall’incenerimento dei rifiuti; 

4) prevedere l’obbligo di pubblicazione da parte delle province lombarde, sentiti gli enti incaricati della gestione dei rifiuti urbani e le società che si occupano di raccolta e trattamento dei rifiuti, di un rapporto dettagliato sulla gestione dei rifiuti sia urbani che speciali da cui si evinca anche la percentuale di rifiuti avviati a riciclo nonché le quantità di rifiuti in ingresso in Regione Lombardia e la loro destinazione (riciclo/smaltimento);

5) prevedere lo stralcio della norma del PRGR in base alla quale la combustione dei decadenti di un processo industriale è ammessa in deroga a i criteri localizzativi specificati nel piano stesso (PRGR, NTA, appendice 1, paragrafo 1.5);

6) prevedere un monitoraggio sanitario, puntuale e continuo – tossicologico ed epidemiologico – di tutti gli impianti lombardi;

7) prevedere una revisione della procedura di VIA in cui si tenga conto del rischio cumulativo della popolazione coinvolta ovvero che il rischio sanitario della popolazione sia valutato non solo con le usuali metodiche del Risk Assessment e Health Impact Assessment, ma anche con residenziali e biomonitoraggi. 


Firmatari





Atto presentato il 09/10/2025 12:30:38