Fratelli d'Italia
In trattazione

MOZ 392

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Oggetto: Tutela del territorio e sospensione dell’iter autorizzativo per la realizzazione della discarica per rifiuti contenenti amianto nel comune di Marmirolo (MN)


 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

 

PREMESSO CHE

-          il comune di Marmirolo è ubicato in una delle aree idrogeologicamente più sensibili della pianura lombarda;

-          localizzare un impianto di smaltimento di rifiuti contenenti amianto sopra la falda acquifera mette potenzialmente a rischio la qualità delle acque, e di conseguenza: la salute pubblica e l’integrità di un ecosistema agricolo unico in Italia;

-          lo sviluppo sostenibile deve fondarsi su sicurezza, trasparenza e tutela del territorio.

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

-          in data 18 ottobre 2023 la società AMMIT S.r.l. ha presentato istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, per la realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti contenenti amianto (RCA) nel Comune di Marmirolo (MN);

-          il progetto della discarica di Marmirolo prevede un volume complessivo di 350.000 m³, una potenzialità di 108.000 tonnellate/anno e una durata minima di esercizio di oltre tre anni,

-          il sito sarebbe ubicato a meno di dieci chilometri dal confine regionale e a ridosso del Parco del Mincio, in un’area agricola di pregio riconducibile ai prati stabili della Valle del Mincio, un habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ed elemento peculiare della pianura lombarda da valorizzare e tutelare ai sensi della Legge regionale 15/2025 (Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili).

 

RILEVATO CHE

-          nelle more dell’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con DGR 6408 del 23 maggio 2022, con la LR 11/2024 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024) è stata introdotta la sospensione temporanea dei procedimenti autorizzativi relativi a nuove discariche poste entro un raggio di dieci chilometri dai confini regionali al 31 marzo 2025, posticipato poi con la LR 20/2024 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024) al 30 settembre 2025;

-          con la DGR 3042 del 16 settembre 2024, Regione Lombardia ha avviato la revisione del PRGR e la procedura è tuttora in corso;

-          essendo scaduto il termine di sospensione previsto con la LR 20/2024, pur in assenza dell’approvazione dell’aggiornamento del PRGR, il procedimento PAUR relativo alla discarica di Marmirolo ha ripreso il proprio iter con l’avvio della conferenza di servizi, che, in base alle tempistiche di legge, potrebbe condurre all’approvazione del progetto entro 90 giorni.

 

VALUTATO CHE:

?       il sito individuato nel territorio del comune di Marmirolo per la realizzazione del progetto ricade in una zona di ricarica degli acquiferi, caratterizzata da elevata permeabilità e vulnerabilità all’inquinamento;

?       le Norme tecniche di attuazione del PRGR attualmente in vigore prevedono per la localizzazione di discariche in tali aree, altamente vulnerabili, solo “criteri penalizzanti”.

 

VALUTATO ALTRESÌ CHE:

?       nell’ambito del procedimento PAUR sembrerebbero emerse contaminazioni del suolo con superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di alcuni elementi;

?       tale circostanza comporterebbe l’attivazione della procedura di bonifica ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006, di competenza provinciale.

 

RILEVATO CHE:

?       il progetto in corso appare:

o   in contrasto con il principio di precauzione;

o   in contrasto con il principio di prossimità: la normativa europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti (art. 16 Direttiva 2008/98/CE e art. 182-bis D.Lgs. 152/2006) stabilisce che i rifiuti debbano essere smaltiti quanto più vicino possibile al luogo di produzione, per ridurre i rischi connessi al trasporto e favorire una gestione sostenibile e sicura; in termini di pianificazione regionale: la localizzazione degli impianti di smaltimento deve quindi essere definita in base ai bacini territoriali di produzione e non in modo casuale o opportunistico; una discarica come quella proposta a Marmirolo, situata a meno di 10 km dal confine regionale rischia di diventare polo di conferimento extra-regionale, con aumento dei flussi di trasporto;

o   in contrasto con gli indirizzi comunitari in materia di tutela delle acque e protezione del suolo (Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2004/35/CE);

o   in contrasto con gli indirizzi europei in materia di protezione di specie e habitat a rischio attraverso la creazione della rete Natura 2000, che includono le Zone di Protezione Speciale, i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone Speciali di Conservazione (Direttiva Habitat (92/43/CEE))

 

CONSIDERATO CHE

?       il PRGR vigente, così come la revisione in itinere, prevede un criterio escludente per la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti all’interno dei Siti della Rete Natura e l’obbligo di una Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) per prevenire, nelle aree di prossimità, potenziali impatti negativi sugli habitat di valore naturalistico e la loro biodiversità.

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

?       il principio di unitarietà del PAUR, stabilito dall’art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, impone che tutti i procedimenti interferenti siano trattati come endoprocedimenti all’interno della conferenza di servizi;

 


TUTTO CIÒ PREMESSO

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

 

  • a disporre la sospensione immediata del procedimento PAUR relativo alla discarica di Marmirolo fino alla completa conclusione dell’iter aggiornamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti avviato con DGR 3042 del 16 settembre 2024

 

  • a rafforzare la tutela dei prati stabili, prevedendo specifiche misure vincolanti di salvaguardia all’interno del PRGR.

 

 

Paola Bulbarelli 


Firmatari















Atto presentato il 04/11/2025 11:22:39