IL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
PREMESSO CHE
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il comune di Marmirolo è
ubicato in una delle aree idrogeologicamente più sensibili della pianura
lombarda;
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localizzare un impianto di
smaltimento di rifiuti contenenti amianto sopra la falda acquifera mette
potenzialmente a rischio la qualità delle acque, e di conseguenza: la salute
pubblica e l’integrità di un ecosistema agricolo unico in Italia;
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lo sviluppo sostenibile deve
fondarsi su sicurezza, trasparenza e tutela del territorio.
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
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in data 18 ottobre 2023 la
società AMMIT S.r.l. ha presentato istanza di rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs.
152/2006, per la realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti contenenti
amianto (RCA) nel Comune di Marmirolo (MN);
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il progetto della discarica
di Marmirolo prevede un volume complessivo di 350.000 m³, una potenzialità di
108.000 tonnellate/anno e una durata minima di esercizio di oltre tre anni,
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il sito sarebbe ubicato a
meno di dieci chilometri dal confine regionale e a ridosso del Parco del
Mincio, in un’area agricola di pregio riconducibile ai prati stabili della
Valle del Mincio, un habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva
92/43/CEE “Habitat” ed elemento
peculiare della pianura lombarda da valorizzare e tutelare ai sensi della Legge
regionale 15/2025 (Valorizzazione e
tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili).
RILEVATO CHE
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nelle more
dell’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
approvato con DGR 6408 del 23 maggio 2022, con la LR 11/2024 (Prima legge di revisione normativa
ordinamentale 2024) è stata introdotta la sospensione temporanea dei
procedimenti autorizzativi relativi a nuove discariche poste entro un raggio di
dieci chilometri dai confini regionali al 31 marzo 2025, posticipato poi con la
LR 20/2024 (Seconda legge di revisione
normativa ordinamentale 2024) al 30 settembre 2025;
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con la DGR 3042 del 16
settembre 2024, Regione Lombardia ha avviato la revisione del PRGR e la
procedura è tuttora in corso;
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essendo scaduto il termine
di sospensione previsto con la LR 20/2024, pur in assenza dell’approvazione
dell’aggiornamento del PRGR, il procedimento PAUR relativo alla discarica di
Marmirolo ha ripreso il proprio iter con l’avvio della conferenza di servizi,
che, in base alle tempistiche di legge, potrebbe condurre all’approvazione del
progetto entro 90 giorni.
VALUTATO CHE:
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il sito individuato nel
territorio del comune di Marmirolo per la realizzazione del progetto ricade in
una zona di ricarica degli acquiferi, caratterizzata da elevata permeabilità e
vulnerabilità all’inquinamento;
?
le Norme tecniche di
attuazione del PRGR attualmente in vigore prevedono per la localizzazione di
discariche in tali aree, altamente vulnerabili, solo “criteri penalizzanti”.
VALUTATO ALTRESÌ CHE:
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nell’ambito del procedimento
PAUR sembrerebbero emerse contaminazioni del suolo con superamento delle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di alcuni elementi;
?
tale circostanza
comporterebbe l’attivazione della procedura di bonifica ai sensi dell’art. 245
del D.Lgs. 152/2006, di competenza provinciale.
RILEVATO CHE:
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il progetto in corso appare:
o
in contrasto con il
principio di precauzione;
o
in contrasto con il
principio di prossimità: la normativa europea e nazionale in materia di
gestione dei rifiuti (art. 16 Direttiva 2008/98/CE e art. 182-bis D.Lgs.
152/2006) stabilisce che i rifiuti debbano essere smaltiti quanto più vicino
possibile al luogo di produzione, per ridurre i rischi connessi al trasporto e
favorire una gestione sostenibile e sicura; in termini di pianificazione
regionale: la localizzazione degli impianti di smaltimento deve quindi essere
definita in base ai bacini territoriali di produzione e non in modo casuale o
opportunistico; una discarica come quella proposta a Marmirolo, situata a meno
di 10 km dal confine regionale rischia di diventare polo di conferimento
extra-regionale, con aumento dei flussi di trasporto;
o
in contrasto con gli
indirizzi comunitari in materia di tutela delle acque e protezione del suolo
(Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2004/35/CE);
o
in contrasto con gli
indirizzi europei in materia di protezione di specie e habitat a rischio
attraverso la creazione della rete Natura 2000, che includono le Zone di
Protezione Speciale, i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone Speciali di
Conservazione (Direttiva Habitat (92/43/CEE))
CONSIDERATO CHE
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il PRGR vigente, così come
la revisione in itinere, prevede un criterio escludente per la localizzazione
di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti all’interno dei Siti della
Rete Natura e l’obbligo di una Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) per
prevenire, nelle aree di prossimità, potenziali impatti negativi sugli habitat
di valore naturalistico e la loro biodiversità.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
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il principio di unitarietà
del PAUR, stabilito dall’art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, impone che tutti i
procedimenti interferenti siano trattati come endoprocedimenti all’interno
della conferenza di servizi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI:
Paola Bulbarelli