PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
In trattazione

MOZ 320

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Oggetto: Linee guida per la programmazione territoriale e l’esercizio degli impianti di biogas e biometano

I sottoscritti Consiglieri regionali 


PREMESSO CHE 

  • Il biogas è una miscela di metano, anidride carbonica (CO2) e tracce di altri gas, generata dalla digestione anaerobica della materia organica. La sua composizione varia in base al tipo di substrato utilizzato e al processo di produzione. In genere, la percentuale di metano presente nel biogas prodotto all'interno dei digestori si attesta tra il 55% e il 65%; 
  • il biometano è un derivato del biogas, che a seguito di un processo di raffinazione (upgrading), può raggiungere una concentrazione di metano di almeno il 95%; 
  • la Lombardia è la prima regione in Italia per produzione di biogas agricolo e per numero di impianti;
  • fino ad agosto 2023, in Lombardia erano 451 impianti di biogas, dei quali: 154 in provincia di Cremona, 86 in provincia di Brescia, 59 sia in provincia di Mantova che in provincia di Lodi, 44 in provincia di Pavia 44, 30 in provincia di Bergamo, 16 nella Città Metropolitana di Milano e 3 in provincia di Sondrio; 
  • secondo i dati SNAM aggiornati al luglio 2024 in Lombardia sono presenti 23 dei 133 impianti di biometano attivi sul territorio nazionale; 
  • nel 2024 in Italia venivano prodotti 570 milioni di metricubi di biometano; 
  • il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) pone come obiettivo di arrivare alla produzione nazionale di 5,7 miliardi di metri cubi di biometano; 
  • il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha stanziato 1.923,4 milioni di euro per sostenere la costruzione di nuovi impianti di biometano e riconvertire a questo prodotto finale i vecchi impianti di biogas agricoli;
  • le ultime aste GSE (IV e V) sono state molto partecipate, è quindi prevedibile che esse porteranno alla realizzazione e alla messa in esercizio, anche in Lombardia, di numerosi impianti per la produzione di biometano — sia ex novo (c.d. greenfield) sia attraverso il revamping di impianti esistenti (c.d. brownfield) — destinati principalmente alla cessione in rete per usi diversi dall’autotrazione;

 

PRESO ATTO CHE 

  • per produrre biometano possono essere utilizzate diverse materie prime nel processo di digestione anaerobica: biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti e scarti agricoli e deiezioni animali), biomasse agroindustriali (scarti della lavorazione della filiera alimentare), rifiuti urbani a matrice organica, fanghi di depurazione; 
  • ogni anno in Lombardia si producono oltre 25 milioni di metri cubi di escrementi animali, generando così l’urgenza di trattare questo enorme volume senza aggravare ulteriormente lo stato dell'aria, dell'acqua e del suolo; 
  • non tutte le materie prime utilizzate nel processo di produzione di digestione anaerobica possano essere considerate ugualmente sostenibili; 
  • le materie prime più sostenibili sono gli scarti e i sottoprodotti della filiera agroalimentare, zootecnica o urbana, oltre a colture secondarie non in competizione alimentare;
  • alcune biomasse di origine zootecnica — in particolare la pollina proveniente da allevamenti avicoli di galline ovaiole, polli broiler o tacchini — vengono spesso importate, tramite intermediari, da territori particolarmente vocati a tali produzioni, anche extra-regionali (come Veneto ed Emilia-Romagna), senza tuttavia farvi ritorno sotto forma di digestato, il quale viene invece smaltito tramite spandimento entro un raggio indicativo massimo di 20 km dagli impianti di digestione anaerobica, con conseguente aggravio del carico zootecnico su tali territori, spesso ricadenti in aree vulnerabili ai nitrati (ZVN);
  • alcune biomasse di origine non agricola — come, ad esempio, gli sfalci del verde urbano — non risultano essere adeguatamente valorizzate in quanto attualmente ricadono nell’ambito della normativa sui rifiuti;

 

CONSIDERATO CHE 

  • attualmente non esistono linee guida regionali organiche che raccolgano in modo sistematico la normativa relativa alla pianificazione e alla gestione degli impianti di produzione di biogas e biometano, né che forniscano indicazioni chiare e univoche agli operatori del settore;
  • l'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024”, ha modificato la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), a seguito della quale gli impianti di produzione di biogas con capacità di trattamento superiore a 300 tonnellate al giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema non risultano più direttamente assoggettati alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
  • l'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024”, ha modificato la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), novellando la lettera g del paragrafo “Agricoltura” dell’Allegato B, estendendo così la NON assoggettabilità a VIA a tutti gli impianti di produzione di biogas con capacità di trattamento fino a 500 tonnellate al giorno, che utilizzano matrici “che provengano almeno per il 70 per cento da reflui di allevamento zootecnico”; 
  • a seguito di tali modifiche legislative, il settore degli impianti di produzione di biogas e biometano in Lombardia appare oggi carente di un quadro regolatorio organico e coerente, che possa garantire una pianificazione ordinata e sostenibile del settore; 
  • è evidente che, con le recenti modifiche alla normativa regionale, si sia inteso avviare un processo di deregolamentazione del settore del biogas. Tuttavia, questa scelta rischia di lasciare eccessiva libertà al mercato: utilizzando la composizione delle matrici come criterio per l’assoggettabilità alla VIA, si rischia di liberalizzare eccessivamente il settore;
  • a seguito della deregolamentazione, non viene adeguatamente valutato il fattore di accumulo determinato dalla presenza di più impianti a biometano autorizzati attraverso procedimenti differenti, con il conseguente aumento delle pressioni sull’ambiente e sul territorio — ad esempio per l’utilizzo condiviso della medesima viabilità locale;

 

TENUTO CONTO CHE

  • la missione valutativa n. 30/2022, «Politiche per contrastare l'inquinamento atmosferico da fonte agricola», promossa dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione e dalla Commissione consiliare Ambiente e Protezione Civile dell’XI Legislatura ed effettuata dall’Università Statale degli Studi di Milano, a riguardo degli impianti dei produzione di biogas asserisce che «con la digestione anaerobica si riducono notevolmente le emissioni di gas serra del prodotto in uscita (metano e protossido di azoto), ma aumentano quelle nocive alla salute, dato che l’ammoniaca può anche raddoppiare (+94%)»;

 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

  • il biogas è una miscela gassosa prodotta attraverso la digestione anaerobica di fanghi o biomasse, un processo che sfrutta la degradazione di sostanze organiche ad opera di differenti ceppi microbici. Il biogas così ottenuto è costituito principalmente da metano (CH4) e da anidride carbonica (CO2). Tuttavia, il contenuto di metano non è sufficiente per l’immissione diretta nella rete del gas naturale né per l’impiego nei veicoli a metano;
  • per consentire l’utilizzo del biogas come biometano, sono state sviluppate diverse tecnologie di upgrading basate su processi fisico-chimici finalizzati alla rimozione della CO2. Tali tecniche, seppur efficaci, comportano un incremento dei costi di produzione e, in alcuni casi, la perdita in atmosfera di una parte del metano, che – com’è noto – è un gas serra particolarmente potente;
  • negli ultimi anni stanno emergendo sul mercato tecnologie di upgrading a maggiore sostenibilità ambientale, in grado di migliorare l’efficienza del processo, ridurre il consumo energetico rispetto ai metodi tradizionali e minimizzare anche l’uso di risorse idriche;
  • in particolare, la tecnologia dell’upgrading biologico sfrutta il metabolismo di metanogenesi idrogenotrofa in cui la CO2 è convertita a biometano tramite l’immissione di idrogeno (H2) esogeno, generando un incremento del volume complessivo di CH4;
  • affinché l'upgrading biologico possa definirsi pienamente sostenibile, l’idrogeno utilizzato deve essere prodotto mediante l’impiego di fonti rinnovabili, dando così origine a quello che viene definito “idrogeno verde”; 

 

TENUTO IN CONSIDERAZIONE CHE 

  • è opportuno promuovere lo sviluppo del settore della produzione di biometano, anche alla luce del contesto internazionale: a partire da febbraio 2022, l’Italia ha dovuto diversificare i Paesi da cui importa metano, abbandonando il principale fornitore – la Russia – in seguito all’invasione dell’Ucraina; 
  • i recenti squilibri nel mercato economico-finanziario globale, anche a causa delle politiche protezionistiche introdotte dall’attuale Amministrazione statunitense, evidenziano la necessità per l’Italia di accelerare l’attuazione degli obiettivi del PNIEC, riducendo anche la dipendenza dal GNL di origine statunitense;
  • la dipendenza dell’Italia non si limita al solo approvvigionamento di metano, ma riguarda anche quello dei fertilizzanti, spesso provenienti da autocrazie o Paesi instabili, con conseguenti rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti;
  • uno sviluppo regolato, ben pianificato e sostenibile del settore del biometano offrirebbe una duplice opportunità: ridurre sia la dipendenza energetica che la dipendenza dai fertilizzanti esteri, rafforzando al contempo l’impegno dell’Italia nella transizione verso un’economia verde; 

 

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE

·         in base al Decreto del 7 agosto 2024 recante l’'Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato', nonché alla Norma UNI/TS 11567, il biometano oggetto di incentivazione deve obbligatoriamente essere certificato come sostenibile;

 

RITENENDO CHE 

  • qualora il processo di produzione del biometano rispetti rigorosamente i criteri definiti negli impegni della presente mozione, esso può essere considerato non solo una fonte energetica rinnovabile, ma anche sostenibile; 
  • in un'ottica di cooperazione e condivisione, alle istituzioni regionali compete supportare i settori economici regionali nel processo di transizione ecologica, integrando sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sociale, in modo da salvaguardare, innovare e sviluppare l'economia lombarda; 
  • sia necessario che Regione Lombardia sostenga con investimenti mirati la filiera del biometano, accelerando una transizione ecologica pienamente equa e sostenibile;
  • sia necessario supportare le amministrazioni locali nei processi di valutazione tecnica dei progetti, in quanto spesso prive di competenze professionali interne adeguate, in particolare per quanto riguarda gli aspetti agronomici e ambientali;
  • sia necessario favorire lo sviluppo del c.d. biometano navale come combustibile sostenibile per il settore marittimo, particolarmente sfidante da decarbonizzare, al fine di ridurre significativamente le emissioni inquinanti e di gas serra, garantire il rispetto delle normative internazionali ambientali, promuovere l’uso di risorse rinnovabili locali;
  • anche il trasporto pesante su strada, al pari di quello navale, rappresenti un settore particolarmente sfidante da decarbonizzare, risulta auspicabile lo sviluppo e la diffusione del biometano anche in questo ambito;

 

VISTO CHE

  • l’informazione e la formazione rivestono un ruolo centrale per garantire un utilizzo efficiente, sicuro e sostenibile degli impianti di biogas e biometano, ed è quindi necessario che la Regione promuova strumenti di supporto tecnico e formativo rivolti agli operatori di settore;

 

RICORDATO CHE 

  • la risoluzione n. 11 “Azioni per la riduzione delle emissioni precorritrici del particolato e dei gas serra della zootecnia” approvata dal Consiglio regionale della Lombardia in data 18/03/2025 impegna la Giunta Regionale a promuovere l’utilizzo di additivi per il trattamento del digestato derivante dalla produzione di biogas; 

 

RILEVATO CHE 

  • un impianto di produzione di biogas o biometano comporta un significativo incremento del traffico veicolare sulla rete stradale esistente, soprattutto di mezzi pesanti. Questo aumento è principalmente legato al trasporto dei reflui in ingresso all’impianto, nonché alla movimentazione del gas e alla gestione del digestato in uscita;

 

VISTI

  • il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC);
  • il Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 (Testo Unico FER);
  • il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE); 
  • Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
  • il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118); 
  • la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
  • la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato);
  • la delibera di Giunta n. XII/4191 del 15 aprile 2025 (Proposta di progetto di legge “Individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (attuazione della direttiva UE 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili”)); 
  • la risoluzione n. 11 “Azioni per la riduzione delle emissioni precorritrici del particolato e dei gas serra della zootecnia” approvata dal Consiglio regionale della Lombardia in data 18/03/2025;
  • la missione valutativa n. 30/2022, «Politiche per contrastare l'inquinamento atmosferico da fonte agricola»;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE A:


Elaborare un quadro normativo organico che definisca le linee guida per la progettazione, lo sviluppo e l’esercizio degli impianti di produzione di biogas e biometano, valutando l’eventuale necessità di modifiche alla legislazione regionale esistente e considerando in particolare i seguenti punti:

PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS E BIOMETANO

  • Prevedere che la pianificazione territoriale e il coordinamento degli impianti per la produzione di biogas e di biometano siano gestiti a livello regionale da una cabina di regia, al fine di garantire criteri tecnico-localizzativi uniformi e consentire una distribuzione equa tra i territori provinciali, anche quantificando il numero minimo e massimo di impianti;
  • pianificare la possibile localizzazione di impianti di produzione di biometano nelle vicinanze di un punto di immissione in rete (metanodotto);
  • pianificare la localizzazione di impianti di produzione di biogas o biometano nelle vicinanze ai siti di produzione delle materie prime necessarie al funzionamento del processo di digestione anaerobica, valorizzando e premiando le filiere locali anche all’interno di accordi di distretto (es. in Distretti del Cibo e in GAL); 
  • introdurre criteri più stringenti e specifici per determinare quali impianti di produzione di biogas o biometano debbano essere assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in particolare per i fattori di cumulo;
  • promuovere lo sviluppo del settore del biogas e del biometano in Lombardia, in linea con i principi dell’economia circolare e della transizione energetica, garantendo al contempo la tutela del suolo agricolo e la minimizzazione del consumo di suolo, favorendo la localizzazione degli impianti agricoli anche su: aree dismesse, aree industriali e cave;  

 

IMPATTO VIABILISTICO 

  • richiedere, quale condizione preliminare al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto, la predisposizione di uno studio del traffico finalizzato ad analizzare la viabilità esistente e a valutare l’impatto atteso sul traffico una volta che l’impianto sarà pienamente operativo; 
  • prevedere che, qualora si rendano necessarie modifiche alla viabilità per consentire l’installazione di un nuovo impianto, i relativi interventi siano integralmente a carico del soggetto proponente o futuro gestore dell’impianto;

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

  • prevedere che ogni impianto di biometano sia sottoposto a Valutazione previsionale di impatto acustico, la quale stimi l’impatto indotto nei periodi diurno e notturno, sia nelle immediate vicinanze dell’impianto sia in corrispondenza delle aree residenziali prossime all’impianto;

 

GESTIONE DELLE ACQUE

  • prevedere che la documentazione tecnica prodotta dal proponente debba recare una planimetria della rete idrica con il dettaglio dei pozzetti e caditoie, pendenze del punto di scarico finale e del corpo recettore;   
  • prevedere che gli impianti a biogas o biometano realizzati in prossimità di rogge e/o fontanili debbano adottare misure di mitigazione del rischio di inquinamento delle acque, anche in assenza, a livello comunale, di una pianificazione del Reticolo Idrico Minore, nonché un sistema di monitoraggio tramite piezometri dedicati;

 

CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOGAS IN IMPIANTI DI BIOMETANO 

  • promuovere in via prioritaria la riconversione degli impianti di produzione di biogas in impianti per la generazione di biometano; 
  • incentivare prioritariamente le tecnologie di upgrading sostenibili, come il c.d. upgrading biologico

 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOGAS E BIOMETANO 

  • prediligere il trasporto delle biomasse liquide tramite un liquamidotto interrato dalla stalla al digestore, per le aziende agricole poste nelle vicinanze dell’impianto;
  • immettere i liquami in vasca sotto il pelo libero, nel caso di scarico da autobotti; 
  • prevedere che la tramoggia di carico degli insilati e degli altri sottoprodotti di origine vegetale debba essere dotata di chiusura;
  • prevedere prioritariamente, dove possibile, digestori e pre-vasche interrate per mitigare l’impatto paesaggistico;
  • prevedere che ogni impianto di produzione di biogas e biometano sia dotato di un sistema di monitoraggio continuo della qualità del prodotto, includendo analizzatori per la rilevazione di metano, acido solfidrico, anidride carbonica e ossigeno;
  • prevedere che ogni impianto di produzione di biometano sia dotato di una tecnologia di reverse flow che consenta l’immissione diretta del Compressed Natural Gas in rete;
  • prevedere l’utilizzo di soluzioni innovative e pratiche virtuose in grado di abbattere le emissioni di ammoniaca e gas climalteranti, con particolare attenzione alla fase di stoccaggio delle materie prime, del separato liquido e del separato solido;
  • prevede l’utilizzo di soluzioni innovative e pratiche virtuose in grado di abbattere il contenuto di azoto presente nel digestato;
  • prevedere l’impermeabilizzazione delle aree destinate al deposito dei rifiuti e allo stoccaggio, in particolare di sottoprodotti, effluenti zootecnici e digestato, mediante pavimentazioni industriali idonee a garantire la tenuta e la resistenza al transito di mezzi pesanti;
  • convogliare e pompare verso il digestore tutte le acque meteoriche entrate in contatto con le biomasse o con i loro derivati, nonché i colaticci, le acque di condensa e le acque di drenaggio provenienti dalle eco-bags;
  • incentivare le attività di informazione e formazione continuativa degli operatori coinvolti nel funzionamento, nella gestione e nella manutenzione degli impianti di biogas e biometano; 

 

STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME E DEL DIGESTATO 

  • limitare lo stoccaggio dei liquami, privilegiando il metodo FIFO (First In, First Out);
  • introdurre l’obbligo di adozione di soluzioni tecnologicamente validate, scientificamente comprovate e idonee a minimizzare le emissioni degli effluenti zootecnici durante la fase di stoccaggio antecedente l’immissione in prevasca;
  • prescrivere per lo stoccaggio in trincea di biomasse solide (in particolare per le polline): l'obbligo di copertura dinamica e compattazione del materiale; l'impermeabilizzazione del substrato con annesso sistema di drenaggio e recupero dei percolati per il successivo trattamento in digestore; la possibilità di utilizzo di contenitori flessibili (eco-bag), previa verifica dell'integrità del piano di appoggio impermeabilizzato;

 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOGAS E BIOMETANO 

  • prevedere la costante manutenzione obbligatoria necessaria alla buona funzionalità dell’impianto, al fine di ridurre al minimo le emissioni atmosferiche; 
  • prevedere che i gestori degli impianti di produzione di biogas e biometano siano tenuti a verificare costantemente la funzionalità dell’impianto, mantenendo traccia della data, dell’orario e dell’esito delle verifiche (es. verifiche tenuta valvole; pulizia dei pozzetti e reti di scolo; verifica della quantità, della tipologia e delle caratteristiche delle biomasse caricate all’impianto);

 

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI

·         prevedere, a livello progettuale, sia opere di mitigazione — intese come misure finalizzate a ridurre al minimo, o addirittura eliminare, gli impatti negativi di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione — sia opere di compensazione ambientale, ossia interventi che, pur non riducendo gli impatti residui del progetto, mirano a sostituire una risorsa ambientale depauperata con un'altra ritenuta equivalente;

 

PIANO DI RIPRISTINO

·         prevedere la prescrizione di un monitoraggio ante-operam del suolo, da considerare come riferimento (‘suolo obiettivo’, secondo le linee guida ISPRA), in vista di una futura dismissione e del ripristino delle aree, nonché un rilievo quotato ante-operam dell’area d’impianto, finalizzato al recupero delle pendenze irrigue originarie; ciò è necessario poiché i terreni, attualmente irrigati a scorrimento, dovranno mantenere tale modalità di irrigazione dopo la dismissione.

Firmatari














Atto presentato il 23/05/2025 09:28:40