Al PDL 193 "Assestamento al Bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali"
Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Oggetto: Riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari con persone con disabilità
Il Consiglio regionale della Lombardia
Premesso che
- gli articoli 2, 3, 31, 32, 38 e 53 della Costituzione riconoscono i diritti inviolabili della persona, il principio di uguaglianza sostanziale, la tutela della famiglia, il diritto alla salute, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale delle persone inabili e il principio della capacità contributiva, in forza del quale il prelievo fiscale deve tenere conto delle condizioni effettive dei contribuenti;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impegna gli Stati parte ad adottare misure efficaci per garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un adeguato tenore di vita e protezione sociale;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) definisce, in particolare all'articolo 3, comma 3, la condizione di handicap in situazione di gravità, cui la normativa statale e regionale ricollega specifiche misure di tutela e sostegno;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. "Dopo di noi"), la legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 e il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha introdotto la nuova definizione della condizione di disabilità e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, delineano un quadro normativo che riconosce la centralità della famiglia quale primo nucleo di cura e di inclusione della persona con disabilità;
- secondo i più recenti dati ISTAT, in Italia le persone con limitazioni gravi nello svolgimento delle attività abituali sono circa 2,9 milioni, pari a circa il 5 per cento della popolazione; applicando alla Lombardia le prevalenze rilevate a livello territoriale, si stima che nella nostra regione vivano circa 400.000 persone con disabilità grave, cui si aggiunge una platea molto più ampia di persone con limitazioni di minore intensità;
- i nuclei familiari con persone con disabilità sostengono costi continuativi e straordinari per assistenza personale, cure sanitarie e riabilitative, ausili e protesi, trasporti dedicati, adattamento dell'abitazione, percorsi educativi e di inclusione sociale, cui si somma la frequente riduzione della capacità reddituale del nucleo, poiché uno dei genitori o dei familiari – nella grande maggioranza dei casi la madre o una donna della famiglia – è spesso costretto ad abbandonare il lavoro o a ridurre l'orario per svolgere funzioni di caregiver;
Considerato che
- l'addizionale regionale all'IRPEF, istituita dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce un tributo proprio derivato della Regione, sul quale la Lombardia esercita la propria autonomia tributaria nei limiti stabiliti dalla normativa statale;
- l'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attribuisce espressamente alle Regioni la facoltà di disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorazioni delle detrazioni previste dalla normativa statale e altre misure di sostegno economico diretto a valere sull'addizionale regionale, nonché di differenziare l'aliquota entro i limiti fissati dalla legge statale;
- in Lombardia l'addizionale regionale all'IRPEF è disciplinata dall'articolo 72 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria), da ultimo modificato dalla legge regionale 31 marzo 2022, n. 5, che ha adeguato gli scaglioni a quelli dell'IRPEF erariale ridefiniti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, con aliquote progressive pari all'1,23 per cento fino a 15.000 euro, all'1,58 per cento da 15.001 a 28.000 euro, all'1,72 per cento da 28.001 a 50.000 euro e all'1,73 per cento oltre i 50.000 euro di reddito imponibile;
- l'aliquota minima dell'addizionale regionale fissata dalla legge statale è pari all'1,23 per cento e la Regione può pertanto ricondurre a tale misura minima il prelievo su specifiche platee di contribuenti, ovvero introdurre detrazioni mirate, senza necessità di ulteriori autorizzazioni statali;
- è possibile utilizzare la leva dell'addizionale regionale a favore delle famiglie con persone con disabilità ad esempio applicando un'aliquota agevolata ai contribuenti con disabilità e ai contribuenti con un familiare con disabilità fiscalmente a carico, anche determinando una soglia di reddito imponibile o riconoscendo detrazioni specifiche per ciascun figlio con disabilità a carico;
Considerato inoltre che
- lo Statuto d'autonomia della Lombardia (legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1) individua tra i principi dell'azione regionale la tutela della famiglia e la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona;
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) riconoscono la famiglia quale soggetto centrale delle politiche sociali regionali e prevedono misure di sostegno, anche economico, ai nuclei che assistono persone con disabilità;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come riformata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22, affida al sistema sociosanitario lombardo la presa in carico integrata delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- Regione Lombardia sostiene già le famiglie con persone con disabilità gravissima e grave attraverso il Programma operativo regionale a valere sul Fondo per le non autosufficienze (misure B1 e B2), gli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare; tali misure, pur rilevanti, sono soggette a plafond annuali e a graduatorie che lasciano scoperta una parte significativa del bisogno;
Rilevato che
- il fenomeno assume particolare rilievo nell'area di Milano, dove risiede circa un terzo della popolazione regionale e dove il costo della vita, dell'abitare e dei servizi di assistenza domiciliare raggiunge i livelli più elevati d'Italia, aggravando ulteriormente l'onere economico che grava sulle famiglie con persone con disabilità;
- nel Comune di Milano, in occasione di una recente annualità della misura B2, a fronte di 2.423 domande presentate da famiglie con persone con grave disabilità o non autosufficienti, ne sono state finanziate soltanto 720, pari a meno del 30 per cento, pur essendo la quasi totalità delle restanti domande ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse: un dato che testimonia come il bisogno reale delle famiglie milanesi e lombarde superi ampiamente la capacità di risposta delle misure a bando;
- una misura fiscale strutturale e automatica, quale la riduzione al minimo dell'addizionale regionale all'IRPEF, non è soggetta a graduatorie né a click day, raggiunge direttamente tutti i contribuenti interessati e si configura quindi come strumento complementare, semplice e universale rispetto alle misure di sostegno a domanda;
Ritenuto che
- sia doveroso, in coerenza con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, riconoscere che a parità di reddito la capacità contributiva effettiva di un nucleo familiare che assiste una persona con disabilità è significativamente inferiore a quella degli altri nuclei;
- la riduzione al minimo di legge dell'addizionale regionale all'IRPEF per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari con persone con disabilità rappresenti un segnale concreto di vicinanza della Regione e un tassello coerente con le politiche regionali per la famiglia, la disabilità e la non autosufficienza.
Considerato infine che
diverse Regioni hanno già introdotto, nell'ambito della propria autonomia tributaria, agevolazioni sull'addizionale regionale all'IRPEF in favore delle persone con disabilità o dei nuclei familiari che le hanno fiscalmente a carico, e che Regione Lombardia può valutare analoghe misure a sostegno delle persone più fragili.
Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta regionale
- a valutare, compatibilmente con le risorse disponibili e gli equilibri di bilancio, l'introduzione quanto prima della riduzione all'aliquota minima di legge dell'1,23 per cento dell'addizionale regionale all'IRPEF, ovvero di una detrazione o esenzione di effetto equivalente, in favore dei contribuenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 e dei contribuenti appartenenti a nuclei familiari con uno o più familiari fiscalmente a carico con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente;
- a individuare criteri oggettivi di accesso alla misura, con priorità per le situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, anche in relazione al reddito imponibile o all'ISEE del nucleo, prendendo a riferimento le esperienze già maturate in altre Regioni;
- a quantificare, di concerto con le competenti strutture regionali, l'impatto finanziario della misura sul gettito dell'addizionale regionale e a reperire la relativa copertura nell'ambito del bilancio di assestamento 2026-2028 e dei successivi documenti di programmazione economico-finanziaria;
- a garantire il coordinamento della misura fiscale con gli interventi regionali esistenti a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie (misure B1 e B2, sostegno al caregiver familiare, inclusione scolastica), affinché il beneficio fiscale si sommi e non si sostituisca ai sostegni in essere;
- a riferire alla competente Commissione permanente, entro 6 mesi dall'approvazione del presente ordine del giorno, sugli esiti dell'istruttoria tecnica e finanziaria e sul cronoprogramma di attuazione della misura.